Estratto dal Regolamento didattico del corso di studi Capo II. Ammissione al corso di laurea Art. 3. Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica 1. Al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si accede con il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di un titolo conseguito all'estero ritenuto equipollente ai sensi delle norme vigenti. 2. Ove lo studente sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale - conseguito ai sensi dell'ordinamento scolastico previgente rispetto al decreto legislativo n. 226/2005 - non seguito dal soppresso corso integrativo in quanto non più attivato, si applicheranno le istruzioni ministeriali in materia con attribuzione di debito formativo riferito alle discipline di base da colmare sostenendo un esame opzionale pari a 6 CFU dei settori scientifico-disciplinari IUS/18, IUS/19, IUS/20. 3. Il conseguimento del diploma richiesto con un punteggio di almeno 75/100 (o di un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa) è ritenuto soddisfare di per sé i criteri prescritti per l'accesso. 4. Lo studente iscritto al Corso di laurea che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio inferiore, qualora non possa far valere in compensazione l'avvenuta acquisizione di crediti formativi universitari in misura ritenuta idonea dal Consiglio del Corso di studio, sosterrà una prova per l'accertamento delle competenze individuali. 5. La prova consisterà in un questionario a risposta multipla teso a verificare le capacità logico – argomentative dello studente nonché la sua conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. 6. La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi noti nel Manifesto degli Studi e nel sito web di Facoltà. 7. La prova si intenderà superata se lo studente risponderà correttamente almeno al 60% delle domande. 8. Il mancato superamento di tale prova comporterà, al fine della definitiva ammissione, la frequenza di attività didattiche integrative obbligatorie - stabilite con deliberazione del Consiglio del Corso di studio – in esito alle quali sarà rilasciata una idoneità il cui ottenimento nel corso del primo anno del primo anno di studi costituisce condizione necessaria per l'iscrizione al secondo anno. 9. Tutti gli studenti stranieri con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza di lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione do obblighi formativi aggiuntivi.
Il Corso di Studi non è a numero programmato ma è prevista una verifica d'ingresso per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione inferiore a 75/100 (o di un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa). Per gli studenti che non superano detta verifica è prevista la frequenza di un corso integrativo obbligatorio.
http://giurisprudenza.unige.it/did_verifiche_ingresso