MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2019/2020
CORSO DI LAUREA in 8710 SERVIZIO SOCIALE (classe L-39 )
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SERVIZIO SOCIALE
Parte generale
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di competenza
1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università ed al Regolamento Didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
Art. 2. Approvazione e revisione
1. Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono approvati dal Consiglio del Corso di Studio a maggioranza dei componenti e sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Capo II. Ammissione al corso di laurea
Art. 3 Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica
1. Al Corso di laurea si accede con il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ovvero di un titolo conseguito all’estero ritenuto equipollente ai sensi delle norme vigenti.
2. Ove lo studente sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale - conseguito ai sensi dell’ordinamento scolastico previgente rispetto al decreto legislativo n. 226/2005 - non seguito dal soppresso corso integrativo in quanto non più attivato, si applicheranno le istruzioni ministeriali in materia, con attribuzione di debito formativo riferito alle discipline di base.
3. Il conseguimento del diploma richiesto con un punteggio di almeno 75/100 (o di un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa) è ritenuto soddisfare di per sé i criteri prescritti per l’accesso.
4. Lo studente iscritto al Corso di laurea che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio inferiore, qualora non possa far valere in compensazione l’avvenuta acquisizione di crediti formativi universitari in misura ritenuta idonea dal Consiglio del Corso di studio, sosterrà una prova per l’accertamento delle competenze individuali.
5. La prova consisterà in un questionario a risposta multipla teso a verificare le capacità logico – argomentative dello studente nonché la sua conoscenza dei principi fondamentali del servizio sociale e dell’organizzazione dei servizi alla persona.
6. La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi noti nel Manifesto degli Studi e nel sito web di Dipartimento.
7. La prova si intenderà superata se lo studente risponderà correttamente almeno al 60% delle domande.
8. Il mancato superamento di tale prova comporterà, al fine della definitiva ammissione, la frequenza di attività didattiche integrative obbligatorie - stabilite con deliberazione del Consiglio del Corso di studio – in esito alle quali sarà rilasciata una idoneità il cui ottenimento nel corso del primo anno di studi costituisce condizione necessaria per l’iscrizione al secondo anno.
9. Tutti gli studenti con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.
Capo III. Attività didattiche del Corso di laurea
Art. 4. Attività formative
1. Nel corso di Laurea sono attivabili tutti gli insegnamenti di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento.
2. Lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculari (es. laboratori, seminari, Summer schools, corsi monografici), scelti tra quelli attivati nell'Ateneo sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Tali attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.
3. L’attivazione di insegnamenti extracurriculari e l’ammissione ai relativi corsi è stabilita dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.
4. All’atto dell’immatricolazione lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti ottenuti per la frequenza ad attività formative e di orientamento svolte nell’ambito di particolari convenzioni scuola - Università e riconosciute dal Dipartimento.
Art. 5. Articolazione degli insegnamenti in moduli
1. Ciascun insegnamento obbligatorio ha un minimo di 6 CFU.
2. Solo gli insegnamenti con multipli di 6 CFU possono essere organizzati in moduli.
3. Ciascun insegnamento può altresì essere articolato in uno o più moduli comuni e in più moduli alternativi.
Art. 6. Responsabilità degli insegnamenti
1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile.
2. E’ docente responsabile di un insegnamento chi ne sia titolare a norma di legge, ovvero colui al quale il Consiglio di Dipartimento abbia attribuito la responsabilità stessa in sede di affidamento dei compiti didattici ai docenti.
Art. 7. Impegno orario complessivo
1. La frazione dell’impegno didattico complessivo riservata allo studio personale dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale è pari ad almeno 2/3.
2. Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente, nonché del rapporto medio fra la durata in ore dei diversi insegnamenti e il corrispondente valore in crediti risultante dall’ordinamento didattico, per gli studenti frequentanti ad ogni credito corrispondono cinquanta pagine riferite ai testi indicati a corredo del programma del corso. È ammessa una variazione di dieci pagine, in aumento o in diminuzione, per ciascun credito. Per gli studenti non frequentanti si aggiungeranno venti pagine per ogni credito applicando al totale gli stessi margini di oscillazione, garantendo comunque una differenza di almeno dieci pagine tra frequentanti e non frequentanti.
3. Eventuali scostamenti in misura superiore a quanto indicato sono ammessi solo se preventivamente approvati dal Consiglio di Corso di Studio su richiesta motivata dei docenti interessati. Il Direttore, il Presidente del Consiglio di Corso di Studio e la Commissione Paritetica sono incaricati di verificare il rispetto delle predette prescrizioni nei programmi dei corsi, anche ai fini della loro pubblicazione.
Art. 8. Modalità di svolgimento delle attività didattiche
1. Gli insegnamenti possono assumere la forma di:
(a) lezioni frontali, anche a distanza; (b) seminari; (c) esercitazioni pratiche.
Art. 9. Esami ed altre verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa seguita dallo studente il medesimo sosterrà un esame per l’accertamento del profitto in forma scritta, orale, o scritta e orale, a scelta del docente responsabile dell’insegnamento. Ove la specificità della disciplina lo richieda, il docente può inoltre stabilire l’integrazione dell’esame con una prova pratica. Le attività formative di durata biennale possono prevedere prove intermedie il cui esito sarà verbalizzato in appositi registri. Tutte le verifiche del profitto relative alle attività formative debbono essere superate dallo studente almeno un mese prima della prova finale del Corso di laurea.
2. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti.
3. L’esito dell’esame, previa comunicazione allo studente, è verbalizzato seduta stante con la votazione conseguita ovvero con la dicitura “respinto” o “ritirato”.
4. Gli esami che si concludono con l’esito di “ritirato” o di “respinto” non vengono riportati sul libretto, non risultano agli atti della carriera dello studente, ma devono essere verbalizzati sul registro.
5. Lo studente è “ritirato” qualora rinunci a un voto positivo ovvero, con il consenso della commissione, si ritiri nel corso della prova.
6. In caso di esame con esito di “respinto” lo studente ha diritto di ripetere la prova dal secondo appello successivo a quello nel corso del quale è stato verbalizzato l’esito; qualora intercorrano almeno trenta giorni dalla data dell’esame in cui è stato riportato l’esito “respinto”, lo studente potrà ripetere la prova nel primo appello successivo.
7. Nel caso in cui l’esame preveda esclusivamente una prova scritta la verbalizzazione avviene, di norma, al momento della comunicazione dell’esito allo studente in sua presenza. Lo studente deve essere convocato a tal fine, di norma, entro un mese dall’effettuazione della prova ed è tenuto a presentarsi alla convocazione. In mancanza l’esame è registrato d’ufficio.
8. Qualora l’esame preveda prove scritte intermedie, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati. Qualora l’esame preveda prove orali esclusive o conclusive, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti nelle singole prove.
9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione.
Art. 10. Riconoscimento di crediti
1. Nel Manifesto degli Studi sono annualmente pubblicati i criteri per il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio, nonché il riconoscimento quale credito formativo delle conoscenze linguistiche certificate ai sensi della normativa vigente.
2. La carriera dello studente - ai fini del riconoscimento di CFU acquisiti in precedenza - è valutata preliminarmente dalla Commissione didattica del CdS, nominata dal Presidente del Consiglio del Corso di studio. La proposta di riconoscimento, formulata dalla Commissione didattica, è approvata dal Consiglio del Corso di studio.
3. Di regola i crediti per il tirocinio possono essere acquisiti soltanto attraverso le attività didattiche specifiche previste dall’ordinamento didattico del presente Corso di Laurea.
Fanno eccezione gli iscritti al Corso di Studio che siano assistenti sociali iscritti all’albo professionale, che certifichino di aver svolto con la qualifica di assistente sociale un minimo di 5 anni di attività; costoro possono chiedere che l’esperienza professionale maturata sia valutata ai fini della convalida del Laboratorio di Tirocinio e del Tirocinio II, previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio.
La procedura di convalida è la seguente:
- richiesta rivolta dallo studente ai docenti del Laboratorio di Tirocinio e del Tirocinio II del riconoscimento dell’attività professionale dichiarata e certificata dai dirigenti preposti;
- report di approfondimento su una tematica inerente all'attività dichiarata, assegnato allo studente richiedente dai docenti di Tirocinio;
- approvazione del report da parte dei docenti di Tirocinio che a tal fine costituiscono congiuntamente un’apposita Commissione di valutazione per la convalida delle attività di Tirocinio (Laboratorio di Tirocinio 4 CFU; Tirocinio II 6 CFU),
- invio da parte della Commissione di valutazione alla segreteria studenti, per la registrazione nella carriera dello studente, della determinazione di convalida delle attività svolte come attività curricolari di Laboratorio di Tirocinio e Tirocinio II per complessivi 10 CFU.
- per gli studenti cui siano stati riconosciuti il Laboratorio di Tirocinio e il Tirocinio II, le attività nei servizi relative al Tirocinio III (8 CFU) sono da svolgersi con apposite modalità da concordare con il docente responsabile.
Art. 11. Caratteristiche della prova finale
1. L’esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente ad una disciplina, insegnata nel corso di laurea, di cui lo studente abbia superato l’esame.
La dissertazione è preferibile rivesta profili applicativi e carattere interdisciplinare, con riferimenti alle attività svolte nel tirocinio. In considerazione di queste caratteristiche, i docenti assegnano titoli ragionevolmente circoscritti, incentrati su tematiche inerenti al servizio sociale e coordinati agli altri insegnamenti del corso di studio.
2. All’esame di laurea lo studente viene ammesso solo ove abbia superato gli esami di tutti gli insegnamenti e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. È raccomandata la frequenza al corso di tirocinio di tesi.
Art. 12. Criteri di valutazione della prova finale.
1. La discussione della tesi si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore, composta da cinque docenti, ivi incluso il relatore.
2. La Commissione dispone di un documento, fornito dalla Segreteria studenti, nel quale è riportata la media ponderata del candidato, che rapporta i voti ai crediti: si moltiplica ogni voto per i crediti dell’esame corrispondente, si sommano i prodotti e si divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso gli esami. Il risultato ottenuto si moltiplica per 110 e si divide quindi per 30.
Alla media ponderata così calcolata si aggiungono punti 0,5 per ogni lode ottenuta dal candidato.
Nel documento sono riportati anche gli eventuali corsi extracurriculari seguiti dal candidato con i rispettivi crediti.
3. La Commissione di laurea in sede di valutazione della prova finale del candidato può aumentare la media ponderata di cui sopra sulla base delle seguenti fasce:
I fascia: media da 66/110 a 79/110 fino a 3 punti di aumento sulla media finale del candidato;
II fascia: media da 80/110 a 98/110 fino a 4 punti di aumento sulla media finale del candidato;
III fascia: media da 99/110 a 105/110 fino a 5 punti di aumento sulla media finale del candidato;
IV fascia: media da 106/110 a 110/110 nessun limite di punteggio.
Per i candidati che si collochino nella terza fascia è prevista la possibilità che la Commissione deliberi l’aumento di ulteriori 2 punti qualora ciò consenta l’eventuale raggiungimento del massimo dei voti.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio finale, può tener conto dei corsi extracurriculari eventualmente seguiti dal candidato.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio finale, può aumentare per non più di un punto la votazione finale nel caso il candidato abbia eventualmente svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dallo stesso corso di studio e che abbiano comportato l'attribuzione di crediti universitari.
Art. 13. Disposizioni sul riconoscimento degli studi svolti presso un’università estera nell’ambito del programma comunitario di mobilità studentesca “Erasmus”
1. Il Consiglio del Corso di studio ai fini del conseguimento del diploma di laurea riconosce agli studenti iscritti, che abbiano regolarmente svolto e completato un periodo di studi all’estero nell’ambito del programma Erasmus:
a) gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire a esami opzionali del proprio piano di studi;
b) gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire ai seguenti esami del proprio piano di studi: Economia Politica, Psicologia clinica, Psicologia sociale, Sociologia e metodologia della ricerca sociale, Diritto dell’Unione europea, Filosofie della pena, Filosofia pratica, Psichiatria.
Per quanto concerne il Tirocinio professionale è ammesso lo svolgimento all'estero del Tirocinio II subordinatamente alle seguenti condizioni:
- che il docente del Tirocinio II verifichi che il tirocinio previsto nell'ordinamento didattico del corso di studi estero sia congruente per tempi e modalità con quanto previsto nel corso presente nel Dipartimento genovese;
- che il docente del Tirocinio II verifichi che lo studente abbia le qualità necessarie per inserirsi adeguatamente in un tirocinio all'estero (quali ad esempio conoscenza di lingua straniera, competenze professionali strutturate etc.).
2. Ai fini del riconoscimento degli esami di cui alla lettera b), lo studente deve presentare allo Sportello Erasmus, all’atto della formazione del piano di studi all’estero, la documentazione idonea a comprovare l’equivalenza dei contenuti tra il corso impartito all’estero e il corso impartito presso il Dipartimento genovese, che intende sostituire. L’equivalenza è valutata dalla Commissione Relazioni internazionali del Dipartimento.
3. La conversione dei voti avverrà secondo la Tabella approvata dal Consiglio del Corso di studio.
Art. 14. Durata e valore in crediti dei diversi insegnamenti
1. Ad ogni insegnamento è attribuito un valore in crediti nel modo che segue:
- gli insegnamenti da 6 crediti hanno una durata pari a 36 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 9 crediti hanno una durata pari a 54 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 12 crediti hanno una durata pari a 72 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti di Laboratorio di tirocinio corrispondono a 60 ore di attività;
- gli insegnamenti di Tirocinio professionale corrispondono a 350 ore di attività nei servizi.
Art. 15. Tirocinio
1. Le attività di tirocinio sono gestite dal Corso di Studi con enti sulla base di Convenzioni.
2. E’ prevista la frequenza obbligatoria di almeno 2/3 del tirocinio nei servizi e dei 2/3 delle attività di laboratorio di tirocinio in aula.
3. Le attività di Tirocinio sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio del corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento.
Art. 16. Opzioni da altri Corsi di studio del Dipartimento
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.M. 270/2004 è assicurata la facoltà, per gli studenti iscritti a Corsi di studio attivati a norma degli ordinamenti didattici previgenti, di optare per l’iscrizione ai corsi di studio previsti dal nuovo ordinamento. Le corrispondenti convalide di crediti ed esami saranno riconosciute agli interessati dal Consiglio del Corso di studio su proposta della commissione didattica, di cui all’art. 10, in applicazione delle tabelle a tal fine elaborate ed approvate dal Consiglio del Corso di Studio. Il relativo calcolo della media ponderata viene effettuato considerando i crediti degli esami effettivamente sostenuti nel corso di studi precedente. Tale regola non viene applicata agli esami sostenuti in altri Atenei e nei casi in cui gli esami sostenuti non abbiano corrispettivo in crediti. In questi casi il calcolo della media è effettuato considerando i crediti convalidati nel nuovo corso.
Art. 17. Propedeuticità
1. Lo studente non può sostenere gli esami delle discipline elencate nella prima colonna, se precedentemente non ha superato gli esami delle discipline indicate nella seconda colonna. Per gli insegnamenti biennali in cui siano previste prove intermedie lo studente deve rispettare la successione temporale degli insegnamenti impartiti nel presentarsi per sostenere le prove intermedie ed infine quella conclusiva.
1 | 2 |
Diritto dell’Unione europea | Istituzioni di diritto pubblico |
Diritto e procedura penale | Istituzioni di diritto pubblico |
Metodi e tecniche del servizio sociale I | Fondamenti e organizzazione del servizio sociale |
Metodi e tecniche del servizio sociale II | Metodi e tecniche del servizio sociale I |
Politica sociale | Fondamenti e organizzazione del servizio sociale |
Laboratorio di tirocinio | Fondamenti e organizzazione del servizio sociale |
Tirocinio professionale II
n.b. Il laboratorio dovrà risultare superato prima dell’inserimento nei servizi. | Laboratorio di tirocinio Fondamenti e organizzazione del servizio sociale Psicologia Sociale Istituzioni di diritto pubblico |
Tirocinio professionale III
n.b. Le materie propedeutiche dovranno risultare superate prima della ripresa dell’attività all’interno delle lezioni di Tirocinio professionale III. | Metodi e tecniche del servizio sociale I Tirocinio professionale II |
Art. 18. Orientamento e tutorato
1. Il Corso di studio partecipa alle attività di orientamento e tutorato istituite dal Dipartimento e coordinate dalla Commissione Orientamento del Dipartimento.
Art. 19. Verifica periodica dei crediti
1. Il Consiglio del Corso di studio, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo delibera – almeno con cadenza triennale - se attivare una procedura di revisione degli ordinamenti didattici con particolare riguardo al numero di crediti assegnati ad ogni attività formativa.
Art. 20. Verifica conoscenza lingua dell’Unione Europea.
1. Sono attivati corsi di lingua (inglese, francese, tedesco) della durata di 40 ore con l’obiettivo di consentire allo studente l’acquisizione del livello di conoscenze B1 (il livello di conoscenze di lingua tedesca corrisponde all'A1) secondo quanto previsto dal Quadro di Riferimento Europeo a cura del Consiglio d’Europa. L’esame certifica con idoneità il raggiungimento di tale obiettivo.
Art. 21. Manifesto degli Studi
1. Il Dipartimento pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’offerta formativa del successivo anno accademico. Il Manifesto contiene inoltre le principali disposizioni dell’Ordinamento didattico e del regolamento del Corso di studio, cui eventualmente si aggiungono indicazioni integrative.