MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2021/2022
CORSO DI LAUREA in 10842 SERVIZI LEGALI ALL'IMPRESA E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (classe L-14 )
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN SERVIZI LEGALI ALL'IMPRESA E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di competenza
Il presente Regolamento disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università e al Regolamento Didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di studio triennale in Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
Art. 2. Approvazione e revisione
Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono approvati dal Consiglio di corso di studio in Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione a maggioranza dei componenti e sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Capo II. Ammissione al corso di studio
Art. 3 Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica
1. Per essere ammessi al corso di laurea in Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. In particolare, le competenze richieste sono:
• comprensione di testi in lingua italiana (literacy);
• ragionamento logico (numeracy);
• capacità di analisi avanzata di diverse tipologie testuali.
2. Ove lo studente sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale – conseguito ai sensi dell’ordinamento scolastico previgente rispetto al decreto legislativo n. 226/2005 – non seguito dal soppresso corso integrativo in quanto non più attivato, si applicheranno le istruzioni ministeriali in materia con attribuzione di debito formativo riferito alle discipline di base.
3. Lo studente che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio pari o superiore a 75/100 (o con un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa) soddisfa i requisiti prescritti per l’accesso.
4. Lo studente che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio inferiore a 75/100, qualora non possa far valere in compensazione l’avvenuta acquisizione di crediti formativi universitari in misura ritenuta idonea dal Consiglio del Corso di studio, dovrà sostenere una prova per l’accertamento del possesso delle competenze precisate sopra al punto 1.
5. Tali competenze saranno accertate attraverso la verifica TE.L.E.MA.CO. (TEst di Logica E MAtematica e Comprensione verbale) secondo le modalità definite a livello di Ateneo e pubblicate annualmente nell’Avviso per la verifica delle conoscenze inziali per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero.
6. Lo studente che nella verifica riporti un punteggio inferiore alla soglia indicata nell’Avviso può immatricolarsi con obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.), che devono essere soddisfatti entro il primo anno di corso.
Lo studente al quale siano stati attribuiti gli O.F.A. deve seguire il percorso di autoformazione PER.S.E.O. (PERcorso di Supporto per Eventuali O.F.A.) attraverso la piattaforma di formazione a distanza dell’Ateneo (Aulaweb).
Gli OFA saranno assolti attraverso il superamento del test TE.S.E.O. (TEst di Soddisfacimento di Eventuali OFA) che lo studente potrà sostenere solo al termine di PER.S.E.O.
7. L’Avviso annuale per l’ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico definirà eventuali ulteriori modalità di assolvimento degli O.F.A. non soddisfatti entro l’ultima sessione di erogazione del test TE.S.E.O.
8. Lo studente che non assolve gli O.F.A. entro il termine stabilito per la presentazione del piano di studi del secondo anno, dovrà iscriversi come ripetente.
9. Per gli studenti disabili e gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) saranno previste specifiche modalità di verifica, a seguito di richiesta e presentazione delle certificazioni indicate dalle disposizioni di Ateneo.
10. Lo studente che non sia diplomato in Italia dovrà sostenere una verifica della conoscenza della lingua italiana.
Qualora la verifica abbia esito negativo, gli sarà attribuito un O.F.A. e dovrà obbligatoriamente frequentare un corso di italiano commisurato al proprio livello.
Alla conclusione del corso di italiano lo studente sarà sottoposto a ulteriore verifica: nel caso in cui l'O.F.A. relativo alla conoscenza della lingua italiana non sia assolto entro il termine stabilito per la presentazione del piano di studi del secondo anno, lo studente sarà iscritto come ripetente.
Capo III. Attività didattiche del corso di studio
Art. 4. Attività formative
1. Nel corso di studio sono attivati tutti gli insegnamenti di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento.
2. Lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculari (es. laboratori, seminari, Summer schools, corsi monografici), scelti tra quelli attivati nell'Ateneo e di sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Tali attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Tuttavia, dell’esito positivo delle verifiche relative ai corsi extra-curriculari è fatta menzione nella certificazione della carriera dello studente, mentre il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.
3. L’attivazione di insegnamenti extracurriculari e le regole di ammissione ai relativi corsi è stabilita dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.
4. All’atto dell’immatricolazione lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti ottenuti per la frequenza ad attività formative e di orientamento svolte nell’ambito di particolari convenzioni scuola - Università e riconosciute dal Dipartimento.
Art. 5. Articolazione degli insegnamenti in moduli
1. Ciascun insegnamento obbligatorio ha un minimo di 6 CFU.
2. Solo gli insegnamenti con multipli di 6 CFU possono essere organizzati in moduli.
3. Ciascun insegnamento può altresì essere articolato in uno o più moduli comuni e in moduli alternativi.
Art. 6. Responsabilità degli insegnamenti
1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile.
2. È docente responsabile di un insegnamento chi ne sia titolare a norma di legge, ovvero colui al quale il Consiglio di Dipartimento abbia attribuito la responsabilità stessa in sede di affidamento dei compiti didattici ai docenti.
Art. 7 Curricula
1. Sono previsti due curricula:
- il Curriculum “professionalizzante” finalizzato a fornire competenze specialistiche in tre diverse aree: nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, del diritto commerciale e dell’impresa, e, infine, del diritto amministrativo.
Per ciascuna di queste tre aree del curriculum “professionalizzante” sono indicati dei percorsi formativi consigliati, volti a fornire competenze particolarmente utili per l’inserimento lavorativo.
- il Curriculum “generale” finalizzato a fornire una preparazione giuridica di base con attenzione ai profili storici, filosofici e di diritto comparato.
La scelta del curriculum (PROFESSIONALIZZANTE o GENERALE) deve essere effettuata al primo anno all’atto dell’iscrizione.
Art. 8. Impegno orario complessivo
1. La frazione dell’impegno didattico complessivo riservata allo studio individuale da parte dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale è pari ad almeno 2/3.
2. Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente nonché del rapporto medio fra la durata in ore dei diversi insegnamenti e il corrispondente valore in crediti risultante dall’ordinamento didattico, per gli studenti frequentanti ad ogni credito corrispondono cinquanta pagine riferite ai testi indicati a corredo del programma del corso. È ammessa una variazione di dieci pagine, in aumento o in diminuzione, per ciascun credito. Per gli studenti non frequentanti si aggiungeranno venti pagine per ogni credito applicando al totale gli stessi margini di oscillazione, garantendo comunque una differenza di almeno dieci pagine tra frequentanti e non frequentanti.
3. Eventuali scostamenti in misura superiore a quanto indicato sono ammessi solo se preventivamente approvati dal Consiglio di corso di studio su richiesta motivata dei docenti interessati. Il Direttore del Dipartimento ed il Coordinatore del Corso di Studio sono incaricati di verificare il rispetto delle predette prescrizioni, anche ai fini della pubblicazione dei programmi dei corsi.
Art. 9. Modalità di svolgimento delle attività didattiche
1. Gli insegnamenti possono assumere la forma di:
(a) lezioni frontali, anche a distanza; (b) seminari; (c) esercitazioni pratiche.
Art. 10. Esami ed altre verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa seguita dallo studente il medesimo sosterrà un esame per l’accertamento del profitto in forma scritta, orale, o scritta e orale, a scelta del docente responsabile dell’insegnamento. Ove la specificità della disciplina lo richieda, il docente può inoltre stabilire l’integrazione dell’esame con una prova pratica. Le attività formative di durata biennale possono prevedere prove intermedie il cui esito sarà verbalizzato con apposita modalità. Tutte le verifiche del profitto relative alle attività formative debbono essere superate dallo studente almeno un mese prima della prova finale del Corso di studio.
2. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti su trenta.
3. L’esito dell’esame, previa comunicazione allo studente, è verbalizzato seduta stante con la votazione conseguita ovvero con la dicitura “respinto” o “ritirato”.
4. Gli esami che si concludono con l’esito di “ritirato” o di “respinto” non vengono riportati sul libretto, non risultano agli atti della carriera dello studente, ma devono essere verbalizzati sul registro.
5. Lo studente è “ritirato” qualora rinunci a un voto positivo ovvero, con il consenso della commissione, si ritiri nel corso della prova.
6. In caso di esame con esito di “respinto” lo studente ha diritto di ripetere la prova dal secondo appello successivo a quello nel corso del quale è stato verbalizzato questo esito; qualora intercorrano almeno trenta giorni dalla data dell’esame in cui è stato riportato l’esito “respinto”, lo studente potrà ripetere la prova nel primo appello successivo.
7. Nel caso in cui l’esame preveda esclusivamente una prova scritta la verbalizzazione avviene, di norma, al momento della comunicazione dell’esito allo studente in sua presenza. Lo studente deve essere convocato a tal fine, di norma, entro un mese dall’effettuazione della prova ed è tenuto a presentarsi alla convocazione. In mancanza l’esame è registrato d’ufficio.
8. Qualora l’esame preveda prove scritte intermedie, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati. Qualora l’esame preveda prove orali esclusive o conclusive, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti nelle singole prove.
9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione.
Art. 11. Riconoscimento di crediti
1. Annualmente nel Manifesto degli Studi sono pubblicati i criteri per il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi, nonché il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente.
2. Per l’esame preliminare delle carriere degli studenti, ai fini del riconoscimento di crediti, è prevista una commissione didattica del corso di studi nominata dal Coordinatore del Corso di Studio. Il Consiglio di corso di studio approva il riconoscimento su proposta della commissione didattica.
Art. 12. Caratteristiche della prova finale
1. Per la prova finale lo studente dovrà presentare una dissertazione scritta su un argomento definito attinente ad una disciplina, insegnata nel Corso di Studio, di cui abbia superato l’esame.
2. La dissertazione dovrà rivelare: adeguata preparazione di base; corretto uso delle fonti e della bibliografia; capacità sistematiche e argomentative.
Art. 13. Criteri di valutazione della prova finale
1. La discussione della tesi si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore, composta da cinque docenti, ivi incluso il relatore.
2. La Commissione dispone di un documento, fornito dalla Segreteria studenti, nel quale è riportata la media ponderata del candidato, che rapporta i voti ai crediti: si moltiplica ogni voto per i crediti dell’esame corrispondente, si sommano i prodotti e si divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso gli esami. Il risultato ottenuto si moltiplica per 110 e si divide quindi per 30.
Alla media ponderata così calcolata si aggiungono punti 0,5 per ogni lode ottenuta dal candidato.
Nel documento sono riportati anche gli eventuali corsi extracurriculari seguiti dal candidato con i rispettivi crediti.
La Commissione di laurea in sede di valutazione della prova finale del candidato può aumentare la media ponderata di cui sopra sulla base delle seguenti fasce:
I fascia: media da 66/110 a 79/110 fino a 3 punti di aumento sulla media finale del candidato;
II fascia: media da 80/110 a 98/110 fino a 4 punti di aumento sulla media finale del candidato;
III fascia: media da 99/110 a 105/110 fino a 5 punti di aumento sulla media finale del candidato;
IV fascia: media da 106/110 a 110/110 nessun limite di punteggio.
Nella terza fascia è prevista la possibilità per la Commissione di deliberare l’aumento di ulteriori 2 punti qualora ciò consenta l’eventuale raggiungimento del massimo dei voti.
Inoltre, nell’attribuzione del punteggio finale, la Commissione può tener conto dei corsi extracurriculari eventualmente seguiti dal candidato ed aumentare la votazione finale di massimo 1 punto.
La Commissione deve aumentare per non più di un punto la votazione finale nel caso in cui il candidato abbia svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dallo stesso Corso di Studio e che abbiano comportato l'attribuzione di crediti universitari ovvero abbia sostenuto con profitto uno o più insegnamenti opzionali erogati in lingua inglese (elenco disponibile nell’allegato 3).
Art. 14. Disposizioni sul riconoscimento degli studi svolti presso un’università estera nell’ambito del programma comunitario di mobilità studentesca “Erasmus”
1. Il Consiglio del corso di studio ai fini del conseguimento del diploma di laurea riconosce agli studenti iscritti, che abbiano regolarmente svolto e completato un periodo di studi all’estero nell’ambito del programma Erasmus:
a) gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire a esami opzionali del proprio piano di studi;
b) gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire ai seguenti esami del proprio piano di studi: Istituzioni di diritto romano, Storia del diritto commerciale, Filosofia del diritto, Economia politica, Diritto dell’Unione europea, Economia aziendale e contabilità, Diritto privato comparato, Sociologia del diritto e delle professioni legali, Diritto internazionale e Diritto della navigazione.
2. Ai fini del riconoscimento degli esami di cui alla lettera (b), lo studente deve presentare allo Sportello Erasmus, all’atto della formazione del piano di studi all’estero, la documentazione idonea a comprovare l’equivalenza dei contenuti tra il corso impartito all’estero e il corso impartito presso il Dipartimento genovese, che intende sostituire. L’equivalenza è valutata dalla Commissione Relazioni internazionali del Dipartimento.
3. La conversione dei voti avverrà secondo la Tabella approvata dal Consiglio di Corso di Studio.
Art. 15. Durata e valore in crediti dei diversi insegnamenti
Ad ogni insegnamento è attribuito un valore in crediti nel modo che segue:
- gli insegnamenti da 6 crediti hanno una durata pari a 36 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 9 crediti hanno una durata pari a 54 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 12 crediti hanno una durata pari a 72 ore di attività didattica frontale.
Art. 16. Opzioni da altri corsi di studio del Dipartimento
Ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.M. 270/2004 è assicurata la facoltà, per gli studenti iscritti a corsi di studio attivati a norma degli ordinamenti didattici previgenti, di optare per l’iscrizione ai corsi di studio previsti dal nuovo ordinamento. Le corrispondenti convalide di crediti ed esami saranno riconosciute agli interessati dal Consiglio del corso di studio su parere della commissione didattica di cui all’art. 11. Il relativo calcolo della media ponderata viene effettuato considerando i crediti degli esami effettivamente sostenuti nel corso di studi precedente. Tale regola non viene applicata agli esami sostenuti in altri Atenei e nei casi in cui gli esami sostenuti non abbiano corrispettivo in crediti. In questi casi il calcolo della media è effettuato considerando i crediti convalidati nel nuovo corso.
Art. 17. Propedeuticità
L’insegnamento di Istituzioni di diritto privato è propedeutico agli esami fondamentali dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- IUS/02 (Diritto privato comparato)
- IUS/04 (Diritto commerciale)
- IUS/07 (Diritto del lavoro)
- IUS/10 (Diritto amministrativo)
- IUS/12 (Diritto tributario)
- IUS/13 (Diritto internazionale)
- IUS/14 (Diritto dell’Unione europea)
- IUS/15 (Diritto processuale civile)
- IUS/17 (Diritto penale)
L’insegnamento di Diritto costituzionale è propedeutico agli esami fondamentali dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- IUS/02 (Diritto privato comparato)
- IUS/04 (Diritto commerciale)
- IUS/07 (Diritto del lavoro)
- IUS/10 (Diritto amministrativo)
- IUS/12 (Diritto tributario)
- IUS/13 (Diritto internazionale)
- IUS/14 (Diritto dell’Unione europea)
- IUS/15 (Diritto processuale civile)
- IUS/16 (Diritto processuale penale)
- IUS/17 (Diritto penale)
- IUS/21 (Diritto pubblico comparato)
L’idoneità di Lingua Inglese, livello B1, o, in alternativa, l’attestazione - riconosciuta dall’Università di Genova – che lo studente possiede il livello B1 di conoscenza della lingua inglese, sono propedeutiche alla frequenza dello studente all’insegnamento di Business English.
Art. 18. Orientamento e tutorato
Il corso di studi partecipa alle attività di orientamento e tutorato istituite dal Dipartimento e coordinate dalla Commissione Orientamento del Dipartimento.
Art. 19. Verifica periodica dei crediti
Il Consiglio di corso di studio delibera se attivare una procedura di revisione degli ordinamenti didattici con particolare riguardo al numero di crediti assegnati ad ogni attività formativa.
Art. 20. Verifica conoscenza lingua dell’Unione Europea
Sono attivati 3 corsi di lingua: Inglese livello B1, Business English e Francese.
Per la lingua inglese, in ingresso, sarà verificato che lo studente possieda conoscenze di livello B1 tramite la somministrazione di un apposito test durante i primi mesi di frequenza del primo anno, secondo modalità comunicate dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAT) agli studenti.
In caso di esito positivo, i 3 CFU relativi sono registrati nella carriera dello studente a partire dalla sessione invernale di ciascun anno. In caso di esito negativo, gli studenti devono seguire un corso online con frequenza monitorata, durante il I anno del Corso di Studio, prima di ripetere il test. Tale corso ha l’obiettivo di rafforzare le conoscenze di base possedute dagli studenti, in modo da permettere loro di acquisire il livello B1 nelle quattro abilità (lettura, scrittura, comprensione ed esposizione orale), secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Coloro che non dovessero superare il test somministrato dal CLAT dovranno seguire il corso offerto dal corso di studio di Inglese B1 e superare la relativa prova di idoneità.
Solo dopo aver superato la verifica del possesso del livello B1 di lingua Inglese gli studenti possono frequentare il corso di Business English.
Art. 21. Manifesto degli Studi
Il Dipartimento pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’offerta formativa del successivo anno accademico. Il Manifesto contiene inoltre le principali disposizioni dell’Ordinamento didattico e del regolamento del Corso di studio, cui eventualmente si aggiungono indicazioni integrative.
Art. 22 Tirocinio
1. Le attività di tirocinio sono gestite dal Corso di Studi attraverso la piattaforma tirocini di Ateneo, sulla base di Convenzioni di UNIGE con soggetti esterni (Enti pubblici, Società, Imprese, Professionisti).
2. Tutti gli studenti al terzo anno devono fare un tirocinio curriculare, che deve avere una durata minima di 75 ore distribuite nell'arco minimo di un mese.
3. Sempre al terzo anno, dopo il tirocinio curriculare, gli studenti possono effettuare un ulteriore periodo di tirocinio detto “di approfondimento”. Al termine del tirocinio di approfondimento verranno riconosciuti 3 CFU extracurriculari. La Commissione di Laurea terrà conto dei 3 CFU extracurriculari conseguiti dallo studente per aumentare di 1 punto la votazione finale del candidato.
ALLEGATO 1
PERCORSI FORMATIVI CONSIGLIATI
Per il curriculum Generale, si segnala che lo studente può conseguire i 12 CFU scegliendo tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo.
Per il curriculum Professionalizzante, si consiglia allo studente di conseguire i 18 CFU scegliendo uno dei seguenti percorsi formativi:
Percorso consigliato per il consulente del lavoro | CFU | Note |
Diritto della sicurezza sociale | 6 CFU | l’insegnamento è materia dell’esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro |
EU Labour Law | 6 CFU |
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Diritto delle relazioni industriali | 6 CFU | l’insegnamento è materia dell’esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro |
Consulenza del lavoro | 6 CFU | l’insegnamento è materia dell’esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro |
Diritto del lavoro nell’economia digitale | 6 CFU |
|
Percorso consigliato per l’operatore giuridico dell’impresa | CFU | Note |
Diritto delle assicurazioni | 6 CFU |
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Diritto della regolazione dei mercati e della concorrenza | 9 CFU |
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Diritto delle crisi di impresa | 9 CFU |
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Diritto internazionale privato e processuale | 6 CFU |
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European Union Financial and Insurance Markets Regulation | 6 CFU |
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Economia e gestione delle imprese | 9 CFU | SECS-P/08 – DIEC |
Marketing | 9 CFU | SECS-P/08– DIEC |
Percorso consigliato per l’operatore giuridico della P.A. | CFU | Note |
Diritto urbanistico | 6 CFU |
|
Diritto regionale | 6 CFU |
|
Diritto dell’ambiente | 6 CFU |
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EU and Transnational Environmental Law | 6 CFU |
|
Tecnica legislativa | 6 CFU |
|
Scienza dell’amministrazione | 9 CFU | SPS-04 - DISPO |
Sociologia dell'amministrazione e open government | 6 CFU | SPS/11 - DISPO |
ALLEGATO 2
PROSECUZIONE DEGLI STUDI NELLE LAUREE MAGISTRALI
Il laureato in “Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione” può proseguire gli studi scegliendo tra diverse opzioni, orientate verso sbocchi professionali differenti:
- se interessato alle professioni legali (avvocato, magistrato e notaio) può iscriversi alla Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01), attiva anche presso la sede di Imperia; in tal caso sarà ammesso al 4° anno, con il riconoscimento degli insegnamenti già superati nella Laurea triennale SLIPA;
- se interessato all’inserimento lavorativo in aziende produttive, commerciali o di servizi, può scegliere di iscriversi: o al Master di I livello in Giurista d’impresa oppure alla Laurea Magistrale in Management (classe LM-77) del DIEC;
- se interessato alla carriera nei ruoli della Pubblica amministrazione può iscriversi alla Laurea magistrale in Amministrazione e Politiche pubbliche (classe LM-63) del DISPO.
ALLEGATO 3
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE
- European Private Law
- European Union and Transnational Environmental Law;
- European Union Financial and Insurance Markets Regulation;
- European Union Labour Law;
- Global Constitutionalism;
- International and European Law of the Sea.