MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2021/2022
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in 8711 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (classe LM-87 )

SCHEDA INFORMATIVA

Sede amministrativa:  GE
Classe delle lauree in: 

Classe delle lauree magistrali in SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (classe LM-87)

Durata:  2 anni
Indirizzo web:  https://corsi.unige.it/8711
Dipartimento di riferimento:  DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

PIANO DI STUDI

1° anno (coorte 2021/2022)

Codice Disciplina Settore CFU Tipologia/Ambito Docenti Ore
27505 PROGETTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
(1° Semestre)
SPS/07 9 9 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Sociologiche e di Servizio Sociale
MORDEGLIA SILVANA
LEZ: 54
60910 DIRITTO AMMINISTRATIVO
(2° Semestre)
IUS/10 9 9 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Giuridiche
TACCOGNA GEROLAMO
TIRIO FABIO
LEZ: 54
55800 DIRITTO REGIONALE (CORSO AVANZATO)
(2° Semestre)
IUS/08 6 6 CFU AFFINI O INTEGRATIVE Attività Formative Affini o Integrative
GRANARA DANIELE
LEZ: 36
84321 DIRITTO DEL LAVORO
(1° Semestre)
IUS/07 9 9 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Giuridiche
DESIMONE GISELLA
LEZ: 54
83952 SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
(2° Semestre)
SPS/08 9 9 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Sociologiche e di Servizio Sociale
QUEIROLO PALMAS LUCA GIUSEPPE
LAGOMARSINO FRANCESCA
LEZ: 54
83953 PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI
(1° Semestre)
M-PSI/06 6 6 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Psico-Pedagogiche, Antropologiche e Filosofiche
ROSSI ALESSIA ANTONELLA
LEZ: 36
55881 TIROCINIO
(1° Semestre)
12 12 CFU ALTRE ATTIVITA' Tirocini Formativi e di Orientamento
MARINI MARIO
LEZ: 35
ALT: 250

12 CFU tra i seguenti insegnamenti:
A SCELTA TRA TUTTO L' ATENEO
12 12 CFU A SCELTA A Scelta dello Studente
 

2° anno (coorte 2020/2021)

Codice Disciplina Settore CFU Tipologia/Ambito Docenti Ore
27506 TECNICHE DI ANALISI DEI SERVIZI SOCIALI E ACCREDITAMENTO
(1° Semestre)
SPS/07 6 6 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Sociologiche e di Servizio Sociale
BANCHERO ANNA
LEZ: 36
55809 BIOETICA
(2° Semestre)
SPS/01 6 6 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Psico-Pedagogiche, Antropologiche e Filosofiche
BECCHI PAOLO
LEZ: 36
57416 ANTROPOLOGIA E MEDIAZIONE CULTURALE
(1° Semestre)
M-DEA/01 6 6 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Psico-Pedagogiche, Antropologiche e Filosofiche
PILI ELIANA MARIA
LEZ: 36
84326 ECONOMIA DELLA SALUTE E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
12
  84324 - PARTE I - POLITICHE ECONOMICHE SOCIALI E SANITARIE
(2° Semestre)
SECS-P/02 6 6 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Politiche, Economiche e Statistiche
TESTI ANGELA
LEZ: 36
  84325 - PARTE II - ECONOMIA AZIENDALE PER I SERVIZI SOCIALI
(2° Semestre)
SECS-P/07 6 6 CFU CARATTERIZZANTI Discipline Politiche, Economiche e Statistiche
LEPORATTI LUCIA
DAMERI RENATA
LEZ: 36
86942 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DELLA DEVIANZA
(2° Semestre)
SPS/12 6 6 CFU AFFINI O INTEGRATIVE Attività Formative Affini o Integrative
SCUDIERI LAURA
LEZ: 36
24588 PROVA FINALE
12 12 CFU PROVA FINALE Per la Prova Finale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

Parte generale

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di competenza

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università e al Regolamento Didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.

Art. 2. Approvazione e revisione

1. Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono approvati dal Consiglio del Corso di studio a maggioranza dei componenti e sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Capo II. Ammissione al corso di laurea

Art. 3 Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica

1. Per accedere al Corso di laurea magistrale è necessario avere conseguito uno dei titoli seguenti o un titolo conseguito all’estero ritenuto equipollente ai sensi delle norme vigenti:

a) laurea quadriennale in Scienze del Servizio sociale;

b) laurea triennale della classe L-39 (Servizio sociale) o della previgente classe 6 (Scienze del Servizio sociale);

c) diploma D.U.S.S e scuole per assistenti sociali unitamente alla certificazione di iscrizione all’Albo “A” o “B” degli Assistenti Sociali;

d) convalida universitaria del diploma di Assistente sociale ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. 14/1987 unitamente alla certificazione di iscrizione all’Albo “A” o “B” degli Assistenti Sociali e di esercizio della professione per almeno cinque anni;

e) non costituiscono titoli idonei ai fini dell’iscrizione al corso di laurea magistrale le convalide dei diplomi di Assistente sociale ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 14/1987.

2. Lo studente dovrà possedere un’adeguata preparazione di base, coerente con i contenuti ed i lessici specialistici delle aree disciplinari che caratterizzano il percorso formativo della classe e del Corso di studio, oltre a buone capacità di espressione scritta ed orale e di analisi e sintesi di testi di elevata complessità.

3. Per le peculiarità del Corso di studio non sono ritenuti titoli idonei i diplomi di laurea in discipline diverse dalle classi su indicate. Gli studenti in possesso di diplomi di laurea diversi potranno intraprendere il percorso formativo iscrivendosi preliminarmente al corso di laurea triennale in Servizio Sociale, con parziale riconoscimento del curriculum pregresso.

4. Il conseguimento dei titoli di cui al comma 1 con una votazione pari almeno a 99/110 (o di un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa) è ritenuto soddisfare di per sé i criteri prescritti per l’accesso.

5. Lo studente che abbia conseguito il diploma di laurea con una votazione inferiore a 99/110 sosterrà una prova per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione.

6. La prova consisterà in un questionario a risposta multipla o in un colloquio teso a verificare le capacità logico – argomentative dello studente nonché la sua conoscenza dei principi fondamentali del servizio sociale e dei servizi alla persona.

7. La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi noti nel sito web di Dipartimento.

8. La prova si intenderà superata se lo studente risponderà correttamente almeno al 60% delle domande.

9. Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza della lingua italiana, di livello B2. Il mancato superamento comporterà l'attribuzione di attività formative integrative.


Capo III. Attività didattiche del corso di laurea

Art. 4. Attività formative

1. Nel Corso di Laurea sono attivabili tutti gli insegnamenti di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento.

2. Lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculari (es. laboratori, seminari, Summer schools, corsi monografici), scelti tra quelli attivati nell'Ateneo sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Tali attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.

3. L’attivazione di insegnamenti extracurriculari e l’ammissione ai relativi corsi è stabilita dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.

4. All’atto dell’immatricolazione lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti ottenuti per la frequenza ad attività formative e di orientamento svolte nell’ambito di particolari convenzioni scuola - Università e riconosciute dal Dipartimento.

Art. 5. Articolazione degli insegnamenti in moduli

1. Ciascun insegnamento obbligatorio ha un minimo di 6 CFU.

2. Solo gli insegnamenti con multipli di 6 CFU possono essere organizzati in moduli.

3. Ciascun insegnamento può altresì essere articolato in uno o più moduli comuni e in più moduli alternativi.

Art. 6. Responsabilità degli insegnamenti

1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile.

2.È docente responsabile di un insegnamento chi ne sia titolare a norma di legge, ovvero colui al quale il Consiglio di Dipartimento abbia attribuito la responsabilità stessa in sede di affidamento dei compiti didattici ai docenti.

Art. 7. Impegno orario complessivo

1. La frazione dell’impegno didattico complessivo riservata allo studio personale dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale è pari ad almeno 2/3.

2. Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente nonché del rapporto medio fra la durata in ore dei diversi insegnamenti e il corrispondente valore in crediti risultante dall’ordinamento didattico, per gli studenti frequentanti ad ogni credito corrispondono cinquanta pagine riferite ai testi indicati a corredo del programma del corso. È ammessa una variazione di dieci pagine, in aumento o in diminuzione, per ciascun credito. Per gli studenti non frequentanti si aggiungeranno venti pagine per ogni credito applicando al totale gli stessi margini di oscillazione, garantendo comunque una differenza di almeno dieci pagine tra frequentanti e non frequentanti.

3. Eventuali scostamenti in misura superiore a quanto indicato sono ammessi solo se preventivamente approvati dal Consiglio di Corso di Studio su richiesta motivata dei docenti interessati. Il Direttore, il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio e la Commissione Paritetica sono incaricati di verificare il rispetto delle predette prescrizioni nei programmi dei corsi, anche ai fini della loro pubblicazione.

Art. 8. Modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. Gli insegnamenti possono assumere la forma di:

(a) lezioni frontali, anche a distanza; (b) seminari; (c) esercitazioni pratiche.

Art. 9. Esami ed altre verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa seguita dallo studente il medesimo sosterrà un esame per l’accertamento del profitto in forma scritta, orale, o scritta e orale, a scelta del docente responsabile dell’insegnamento. Ove la specificità della disciplina lo richieda, il docente può inoltre stabilire l’integrazione dell’esame con una prova pratica. Le attività formative di durata biennale possono prevedere prove intermedie il cui esito sarà verbalizzato in appositi registri. Tutte le verifiche del profitto relative alle attività formative debbono essere superate dallo studente almeno un mese prima della prova finale del Corso di laurea.

2. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti.

3. L’esito dell’esame, previa comunicazione allo studente, è verbalizzato seduta stante con la votazione conseguita ovvero con la dicitura “respinto” o “ritirato”.

4. Gli esami che si concludono con l’esito di “ritirato” o di “respinto” non vengono riportati sul libretto, non risultano agli atti della carriera dello studente, ma devono essere verbalizzati sul registro.

5. Lo studente è “ritirato” qualora rinunci a un voto positivo ovvero, con il consenso della commissione, si ritiri nel corso della prova.

6. In caso di esame con esito di “respinto” lo studente ha diritto di ripetere la prova dal secondo appello successivo a quello nel corso del quale è stato verbalizzato l’esito; qualora intercorrano almeno trenta giorni dalla data dell’esame in cui è stato riportato l’esito “respinto”, lo studente potrà ripetere la prova nel primo appello successivo.

7. Nel caso in cui l’esame preveda esclusivamente una prova scritta la verbalizzazione avviene, di norma, al momento della comunicazione dell’esito allo studente in sua presenza. Lo studente deve essere convocato a tal fine, di norma, entro un mese dall’effettuazione della prova ed è tenuto a presentarsi alla convocazione. In mancanza l’esame è registrato d’ufficio.

8. Qualora l’esame preveda prove scritte intermedie, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati. Qualora l’esame preveda prove orali esclusive o conclusive, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti nelle singole prove.

9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione.

Art. 10. Riconoscimento di crediti

1. Nel Manifesto degli Studi sono pubblicati annualmente i criteri per il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio adeguatamente certificate.

2. La carriera dello studente - ai fini del riconoscimento di CFU acquisiti in precedenza oltre a quelli necessari per essere ammessi alla laurea magistrale - è valutata preliminarmente dalla Commissione didattica del CdS, nominata dal Coordinatore del Consiglio del Corso di studio. La proposta di riconoscimento, formulata dalla Commissione didattica, è approvata dal Consiglio del Corso di Studio.

3. Di regola i crediti per il tirocinio possono essere acquisiti soltanto attraverso le attività didattiche specifiche previste dall’ordinamento didattico del presente Corso di Laurea. Eccezionalmente gli iscritti al Corso di Studio che siano assistenti sociali iscritti all'albo da almeno 5 anni e certifichino di aver svolto attività professionale ricoprendo ruoli e funzioni proprie dell’attività professionale specialistica (ovvero di direzione, progettazione e/o ricerca), possono chiedere che quest’ultima esperienza lavorativa sia convalidata come tirocinio professionale di laurea magistrale secondo la seguente procedura:

- richiesta, rivolta dallo studente al docente di Tirocinio, del riconoscimento dell’attività professionale di carattere specialistico svolta, certificata dall’ente presso cui è stata prestata;

- report di approfondimento assegnato dal docente di Tirocinio allo studente richiedente su una tematica inerente all'attività documentata;

- approvazione del report da parte del docente di Tirocinio;

- registrazione della determinazione sul registro degli esami.

Art. 11. Caratteristiche della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto riguardante un argomento concordato con un relatore docente titolare di insegnamento nel corso magistrale. Nello specifico il candidato dovrà sviluppare in maniera originale il tema trattato dimostrando conoscenza della letteratura scientifica relativa agli argomenti trattati e padronanza dei metodi di ricerca utilizzati. L’argomento della tesi dovrà dar modo allo studente di dimostrare le conoscenze acquisite nel corso del percorso formativo.

Art. 12. Criteri di valutazione della prova finale

1. La discussione della tesi si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore, composta da cinque docenti, ivi incluso il relatore.

2. La Commissione dispone di un documento, fornito dalla Segreteria studenti, nel quale è riportata la media ponderata del candidato, che rapporta i voti ai crediti: si moltiplica ogni voto per i crediti dell’esame corrispondente, si sommano i prodotti e si divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso gli esami. Il risultato ottenuto si moltiplica per 110 e si divide quindi per 30.

Alla media ponderata così calcolata si aggiungono punti 0,5 per ogni lode ottenuta dal candidato.

Nel documento sono riportati anche gli eventuali corsi extracurriculari seguiti dal candidato con i rispettivi crediti.

3. La Commissione di laurea, in sede di valutazione della prova finale del candidato, può aumentare di non più di 6 punti la media ponderata di cui sopra. La Commissione ha facoltà di concedere all’unanimità la lode ai candidati che sulla base delle disposizioni sopra indicate raggiungano il punteggio di 110/110. Ai candidati cui viene concessa la lode può essere ulteriormente attribuita, all’unanimità, la speciale menzione della “dignità di stampa”.

La Commissione, nell’attribuzione del punteggio finale, può tener conto dei corsi extracurriculari eventualmente seguiti dal candidato.

La Commissione, nell’attribuzione del punteggio finale, può aumentare per non più di un punto la votazione finale nel caso il candidato abbia eventualmente svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dallo stesso corso di studio e che abbiano comportato l'attribuzione di crediti universitari.

Art. 13. Disposizioni sul riconoscimento degli studi svolti presso un’università estera nell’ambito del programma comunitario di mobilità studentesca “Erasmus”

1. Il Consiglio del Corso di studio ai fini del conseguimento del diploma di laurea magistrale riconosce agli studenti iscritti, che abbiano regolarmente svolto e completato un periodo di studi all’estero nell’ambito del programma Erasmus:

  1. gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire a esami opzionali del proprio piano di studi;
  2. gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire ai seguenti esami del proprio piano di studi: Antropologia e mediazione culturale, Bioetica, Progettazione dei servizi sociali, Sociologia giuridica e della devianza, Tecniche di analisi dei servizi sociali e accreditamento e Tirocinio.

Per quanto concerne il Tirocinio è ammesso lo svolgimento all'estero del Tirocinio subordinatamente alle seguenti condizioni:

- che il docente del Tirocinio verifichi che il tirocinio previsto nell'ordinamento didattico del corso di studi estero sia congruente per tempi e modalità con quanto previsto nel corso presente nel Dipartimento genovese;

- che il docente del Tirocinio verifichi che lo studente abbia le qualità necessarie per inserirsi adeguatamente in un tirocinio all'estero (quali ad esempio conoscenza di lingua straniera, competenze professionali strutturate etc.).

2. Ai fini del riconoscimento degli esami di cui alla lettera B, lo studente deve presentare allo Sportello Erasmus, all’atto della formazione del piano di studi all’estero, la documentazione idonea a comprovare l’equivalenza dei contenuti tra il corso impartito all’estero e il corso impartito presso il Dipartimento genovese, che intende sostituire. L’equivalenza è valutata dalla Commissione Relazioni internazionali del Dipartimento.

3. La conversione dei voti avverrà secondo la Tabella approvata dal Consiglio del Corso di Studio.

Art. 14. Durata e valore in crediti dei diversi insegnamenti

1. Ad ogni insegnamento è attribuito un valore in crediti nel modo che segue:

  1. gli insegnamenti da 6 crediti hanno una durata pari a 36 ore di attività didattica frontale;
  2. gli insegnamenti da 9 crediti hanno una durata pari a 54 ore di attività didattica frontale;
  3. gli insegnamenti da 12 crediti hanno una durata pari a 72 ore di attività didattica frontale.

Art. 15. Tirocinio.

1. Le attività di tirocinio sono gestite dal Corso di Studi con enti sulla base di Convenzioni.

Art. 16. Opzioni da altri corsi di studio del Dipartimento

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.M. 270/2004 è assicurata la facoltà, per gli studenti iscritti a Corsi di studio attivati a norma degli ordinamenti didattici previgenti, di optare per l’iscrizione ai Corsi di studio previsti dal nuovo ordinamento. Le corrispondenti convalide di crediti ed esami saranno riconosciute agli interessati dal Consiglio del Corso di studio su parere della commissione didattica di cui all’art. 10. Il relativo calcolo della media ponderata viene effettuato considerando i crediti degli esami effettivamente sostenuti nel corso di studi precedente. Tale regola non viene applicata agli esami sostenuti in altri Atenei e nei casi in cui gli esami sostenuti non abbiano corrispettivo in crediti. In questi casi il calcolo della media è effettuato considerando i crediti convalidati nel nuovo corso.

Art. 17. Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio partecipa alle attività di orientamento e tutorato istituite dal Dipartimento e coordinate dalla Commissione Orientamento del Dipartimento.



Art. 18. Verifica periodica dei crediti

1. Il Consiglio del Corso di studio, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo delibera – almeno con cadenza triennale - se attivare una procedura di revisione degli ordinamenti didattici con particolare riguardo al numero di crediti assegnati ad ogni attività formativa.


Art. 19. Manifesto degli Studi

1. Il Dipartimento pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’offerta formativa del successivo anno accademico. Il Manifesto contiene inoltre le principali disposizioni dell’Ordinamento didattico e del regolamento del Corso di studio, cui eventualmente si aggiungono indicazioni integrative.