MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2022/2023
CORSO DI LAUREA in 11122 DIRITTO ED ECONOMIA DELLE IMPRESE (classe L-14 L-18 )
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE IMPRESE
Corso interclasse
L-14 - Scienze dei servizi giuridici e
L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Parte generale
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di competenza
Il presente Regolamento disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università e al Regolamento Didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di studio triennale in Diritto ed economia delle imprese, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
Art. 2. Approvazione e revisione
Ai sensi dell’art. 25 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono approvati dal Consiglio di corso di studio in Diritto ed economia delle imprese a maggioranza dei componenti e sono sottoposti all’approvazione dei Consigli di Dipartimento di Giurisprudenza e di Economia, sentita la Scuola. In caso di dissenso tra i Dipartimenti, la questione è rimessa al Senato accademico, che assume le relative deliberazioni.
Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del corso di studio previo parere favorevole della commissione paritetica di scuola e di dipartimento, ove esistente, sentita la Scuola. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta e decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere.
Capo II. Ammissione al corso di studio
Art. 3 Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica
1. Per essere ammessi al corso di laurea in Diritto ed economia delle imprese occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. In particolare, le competenze richieste sono:
• comprensione di testi in lingua italiana (literacy);
• ragionamento logico (numeracy);
• analisi avanzata di diverse tipologie testuali.
2. Ove lo studente sia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale – conseguito ai sensi dell’ordinamento scolastico previgente rispetto al decreto legislativo n. 226/2005 – non seguito dal soppresso corso integrativo in quanto non più attivato, si applicheranno le istruzioni ministeriali in materia con attribuzione di debito formativo riferito alle discipline di base.
3. Il conseguimento del diploma richiesto con un punteggio di almeno 90/100 (o di un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa) è ritenuto soddisfare di per sé i criteri prescritti per l’accesso.
4. Lo studente iscritto al Corso di studio che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con un punteggio inferiore, qualora non possa far valere in compensazione l’avvenuta acquisizione di crediti formativi universitari in misura ritenuta idonea dal Consiglio del Corso di studio, sosterrà una prova per l’accertamento delle competenze individuali.
5. Le competenze richieste saranno accertate attraverso la verifica TE.L.E.MA.CO. (TEst di Logica E MAtematica e Comprensione verbale) secondo le modalità definite a livello di Ateneo e pubblicate annualmente nell’Avviso per la verifica delle conoscenze inziali per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero.
6. Lo studente che nella verifica riporti un punteggio inferiore alla soglia indicata nell’Avviso può immatricolarsi con obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.), che devono essere soddisfatti entro il primo anno di corso.
Lo studente al quale siano stati attribuiti gli O.F.A. deve seguire il percorso di autoformazione PER.S.E.O. (PERcorso di Supporto per Eventuali O.F.A.) attraverso la piattaforma di formazione a distanza dell’Ateneo (Aulaweb).
Gli OFA saranno assolti attraverso il superamento del test TE.S.E.O. (TEst di Soddisfacimento di Eventuali OFA) che lo studente potrà sostenere solo al termine di PER.S.E.O.
7. L’Avviso annuale per l’ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico definirà eventuali ulteriori modalità di assolvimento degli O.F.A. non soddisfatti entro l’ultima sessione di erogazione del test TE.S.E.O. nonché eventuali esenzioni dal test.
8. Lo studente che non assolve gli O.F.A. entro il termine stabilito per la presentazione del piano di studi del secondo anno, dovrà iscriversi come ripetente.
9. Per gli studenti disabili e gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) saranno previste specifiche modalità di verifica, a seguito di richiesta e delle certificazioni indicate dalle disposizioni di Ateneo.
10. Lo studente che non sia diplomato in Italia dovrà sostenere una verifica della conoscenza della lingua italiana.
Qualora la verifica abbia esito negativo, gli sarà attribuito un O.F.A. e dovrà obbligatoriamente frequentare un corso di italiano commisurato al proprio livello.
Alla conclusione del corso di italiano lo studente sarà sottoposto a ulteriore verifica: in caso l'O.F.A. relativo alla conoscenza della lingua italiana non sia assolto entro il termine stabilito per la presentazione del piano di studi del secondo anno, lo studente sarà iscritto in qualità di ripetente.
Capo III. Attività didattiche del corso di studio
Art. 4. Attività formative
1. L’offerta formativa, l’elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative, con i corrispondenti numeri di CFU e l’eventuale articolazione in moduli e le propedeuticità previste sono riportati nella parte speciale del presente Regolamento.
2. Lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculari (es. laboratori, seminari, Summer schools, corsi monografici), scelti tra quelli attivati nell'Ateneo, sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Tali attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.
3. L’attivazione di insegnamenti extracurriculari e l’ammissione ai relativi corsi è stabilita dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.
Art. 5. Articolazione degli insegnamenti in moduli
1. Ciascun insegnamento obbligatorio ha un valore minimo di 6 CFU.
2. Gli insegnamenti il cui valore complessivo corrisponde a multipli di 6 CFU possono essere articolati in uno o più moduli comuni o in più moduli alternativi.
Art. 6. Responsabilità degli insegnamenti
1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile.
2. E’ docente responsabile di un insegnamento colui al quale il Consiglio di Dipartimento abbia attribuito la responsabilità stessa in sede di affidamento dei compiti didattici ai docenti.
Art. 7 Curricula
1. Sono previsti i seguenti curricula:
- Curriculum “Diritto dell’impresa”, indirizzo che consente di conseguire la laurea triennale della classe L-14;
- Curriculum “Economia e amministrazione aziendale”, indirizzo che consente di conseguire la laurea triennale della classe L-18.
Art. 8 Piani di studio
1. Lo studente dovrà compilare annualmente il piano di studi nei termini indicati dal Dipartimento di Giurisprudenza. I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca ministeriale vengono approvati automaticamente. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e adeguato agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del corso di studi. Il piano di studi individuale conforme all’ordinamento didattico è approvato dal Consiglio di Corso di Studi.
Il piano di studio individuale non aderente al percorso inserito nella banca dati ministeriale dell’offerta formativa, ma conforme all’ordinamento didattico ovvero articolato su una durata più breve rispetto a quella normale, è approvato sia dal Consiglio di corso di studi sia dal Consiglio di Dipartimento competente per classe di laurea.
Art. 9. Impegno orario complessivo
1. La frazione dell’impegno didattico complessivo riservata allo studio personale dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale è pari ad almeno 2/3 dell’impegno orario complessivo.
2. Ad ogni insegnamento è attribuito un valore in crediti nel modo che segue:
- gli insegnamenti da 6 crediti hanno una durata pari a 36 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 9 crediti hanno una durata pari a 54 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 12 crediti hanno una durata pari a 72 ore di attività didattica frontale.
Art. 10. Modalità di svolgimento delle attività didattiche
1. Gli insegnamenti possono assumere la forma di:
(a) lezioni frontali, eventualmente anche a distanza e in modalità e-learning, previa delibera del Consiglio del Corso di studio e dei Consigli di Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia; (b) seminari; (c) esercitazioni pratiche.
2. La frequenza delle lezioni, utile e perciò consigliata, non è obbligatoria e non può in alcun modo costituire criterio di ingiustificate differenze di trattamento tra studenti. Il corso di laurea si avvale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, di opportuni strumenti didattici (informatici, supporti on-line e aulaweb) per agevolare gli studenti, ed in particolare gli studenti diversamente abili ed i lavoratori, nell’accesso ai contenuti formativi delle attività didattiche.
Art. 11. Esami ed altre verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa lo studente sosterrà un esame per l’accertamento del profitto in forma scritta, orale, o scritta e orale, a scelta del docente responsabile dell’insegnamento. Ove la specificità della disciplina lo richieda, il docente può inoltre stabilire l’integrazione dell’esame con una prova pratica. Tutte le verifiche del profitto relative alle attività formative previste dal piano di studi debbono essere superate dallo studente almeno un mese prima della prova finale del Corso di studio.
2. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti su trenta.
3. L’esito dell’esame, previa comunicazione allo studente, è verbalizzato con la votazione conseguita ovvero con la dicitura “respinto” o “ritirato”.
4. Gli esami che si concludono con l’esito di “ritirato” o di “respinto” devono comunque essere verbalizzati.
5. Lo studente è “ritirato” qualora rinunci a un voto positivo ovvero, con il consenso della commissione, si ritiri nel corso della prova.
6. Qualora l’esame preveda prove scritte, anche intermedie, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati. Qualora l’esame preveda prove orali esclusive o conclusive, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti nelle singole prove.
7. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione.
8. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore del corso di studio in cui è attivato l’insegnamento o gli insegnamenti; esse sono composte da almeno due componenti dei quali uno è il docente responsabile dell’insegnamento. Possono essere componenti della commissione cultori della materia individuati dal consiglio del corso di studio sulla base di criteri che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali; tali requisiti si possono presumere posseduti da parte di docenti universitari a riposo.
Art. 12. Riconoscimento di crediti
1. Annualmente nel Manifesto degli Studi sono pubblicati i criteri per il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi, nonché il riconoscimento di crediti formativi di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente.
2. Per l’esame preliminare delle carriere degli studenti, ai fini del riconoscimento di crediti, è prevista una commissione didattica del corso di studi nominata dal Coordinatore del Corso di studio. Il Consiglio di corso di studio approva il riconoscimento su proposta della commissione didattica.
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.M. 270/2004 è assicurata la facoltà, per gli studenti iscritti a corsi di studio attivati a norma degli ordinamenti didattici previgenti, di optare per l’iscrizione ai corsi di studio previsti dal nuovo ordinamento. Le corrispondenti convalide di crediti ed esami saranno riconosciute agli interessati dal Consiglio del corso di studio su parere della commissione didattica di cui all’art. 11. Il relativo calcolo della media ponderata viene effettuato considerando i crediti degli esami effettivamente sostenuti nel corso di studi precedente. Tale regola non viene applicata agli esami sostenuti in altri Atenei e nei casi in cui gli esami sostenuti non abbiano corrispettivo in crediti. In questi casi il calcolo della media è effettuato considerando i crediti convalidati nel nuovo corso.
Art. 13. Caratteristiche della prova finale
1. Per la prova finale lo studente dovrà presentare una dissertazione scritta su un argomento concordato con il docente di riferimento, attinente ad una disciplina, insegnata nel Dipartimento di Giurisprudenza o di Economia, di cui abbia superato l’esame.
2. La dissertazione dovrà rivelare: adeguata preparazione di base; corretto uso delle fonti e della bibliografia; capacità sistematiche e argomentative.
Art. 14. Criteri di valutazione della prova finale
1. La discussione dell’elaborato si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, sentito il Dipartimento di Economia, composta da cinque docenti, ivi incluso il docente di riferimento.
2. La Commissione dispone di un documento, fornito dalla Segreteria studenti, nel quale è riportata la media ponderata del candidato, che rapporta i voti ai crediti: si moltiplica ogni voto per i crediti dell’esame corrispondente, si sommano i prodotti e si divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso gli esami. Il risultato ottenuto si moltiplica per 110 e si divide quindi per 30. Alla media ponderata così calcolata si aggiungono punti 0,25 per ogni lode ottenuta dal candidato. Nel documento sono riportati anche gli eventuali corsi extracurriculari seguiti dal candidato con i rispettivi crediti.
3. La Commissione di laurea in sede di valutazione della prova finale del candidato può attribuire da 0 a 3 punti aggiuntivi rispetto al voto di partenza in ragione della valutazione della qualità dell'elaborato scritto a cui si aggiungono ulteriori punti, compresi tra 0 e 2, attribuiti dalla Commissione sulla base della capacità del candidato di esporre e discutere gli esiti della dissertazione scritta.
4. La Commissione, nell'attribuzione del punteggio finale, può, sulla base di criteri definiti dal Consiglio di corso di studio ed approvati dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia, aumentare per non più di un punto la votazione finale nel caso in cui il candidato abbia svolto periodi di studio all'estero riconosciuti dallo stesso Corso di studio e che abbiano comportato l'attribuzione di crediti universitari ovvero abbia sostenuto con profitto uno o più insegnamenti opzionali in lingua inglese.
Art. 15. Disposizioni sul riconoscimento degli studi svolti presso un’università estera nell’ambito del programma comunitario di mobilità studentesca “Erasmus”
1. Il Consiglio del corso di studio ai fini del conseguimento del diploma di laurea riconosce agli studenti iscritti, che abbiano regolarmente svolto e completato un periodo di studi all’estero nell’ambito del programma Erasmus:
a) gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire a esami a scelta del proprio piano di studi;
b) gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire agli esami obbligatori o in alternativa del proprio piano di studi individuati attraverso preventiva valutazione effettuata dalla Commissione di cui al seguente comma 2.
2. Ai fini del riconoscimento degli esami di cui alla lettera (b), lo studente deve presentare allo Sportello Erasmus, all’atto della formazione del piano di studi all’estero, la documentazione idonea a comprovare l’equivalenza dei contenuti tra il corso impartito all’estero e il corso impartito presso i Dipartimenti di Giurisprudenza o di Economia dell’Ateneo genovese che intende sostituire. L’equivalenza è valutata da apposita Commissione nominata congiuntamente dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia.
Art. 16. Propedeuticità
L’insegnamento di diritto delle obbligazioni e dei contratti è propedeutico agli esami fondamentali dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- IUS/04 (Diritto commerciale)
- IUS/05 (Diritto dell’economia)
- IUS/06 (Diritto della navigazione)
- IUS/07 (Diritto del lavoro)
- IUS/10 (Diritto amministrativo)
- IUS/12 (Diritto tributario)
- IUS/13 (Diritto internazionale)
- IUS/14 (Diritto dell’Unione europea)
- IUS/17 (Diritto penale)
L’insegnamento di Ordinamento costituzionale e diritti fondamentali è propedeutico agli esami fondamentali dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- IUS/04 (Diritto commerciale)
- IUS/05 (Diritto dell’economia)
- IUS/06 (Diritto della navigazione)
- IUS/07 (Diritto del lavoro)
- IUS/10 (Diritto amministrativo)
- IUS/12 (Diritto tributario)
- IUS/13 (Diritto internazionale)
- IUS/14 (Diritto dell’Unione europea)
- IUS/17 (Diritto penale)
L’insegnamento di Economia aziendale è propedeutico agli esami fondamentali dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- SECS-P/07 (Economia aziendale)
- SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese)
- SECS-P/09 (Finanza aziendale)
- SECS-P/10 (Organizzazione aziendale)
- SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari).
Art. 17. Orientamento e tutorato
Il corso di studi partecipa alle diverse attività di orientamento e tutorato, con il coordinamento della Commissione Orientamento del Corso di studio.
Art. 18. Verifica periodica dei crediti
Il Consiglio di corso di studio verifica annualmente l’ordinamento didattico con particolare riguardo al numero di crediti assegnati ad ogni attività formativa.
Art. 19. Manifesto degli Studi
Il Dipartimento di Giurisprudenza, sentito il Dipartimento di Economia, pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’offerta formativa del successivo anno accademico. Il Manifesto contiene inoltre le principali disposizioni dell’Ordinamento didattico e del regolamento del Corso di studio, cui eventualmente si aggiungono indicazioni integrative.