MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2022/2023
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in 8711 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (classe LM-87 )
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
Parte generale
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di competenza
1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità allo Statuto dell’Università e al Regolamento Didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi dell’attività didattica del corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
Art. 2. Approvazione e revisione
1. Ai sensi dell’art. 25 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono approvati dal Consiglio del Corso di studio a maggioranza dei componenti e sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Capo II. Ammissione al corso di laurea
Art. 3 Requisiti di ammissione e relative modalità di verifica
1. Per accedere al Corso di laurea magistrale è necessario avere conseguito uno dei titoli seguenti o un titolo conseguito all’estero ritenuto equipollente ai sensi delle norme vigenti:
a) laurea quadriennale in Scienze del Servizio sociale;
b) laurea triennale della classe L-39 (Servizio sociale) o della previgente classe 6 (Scienze del Servizio sociale);
c) diploma D.U.S.S e scuole per assistenti sociali unitamente alla certificazione di iscrizione all’Albo “A” o “B” degli Assistenti Sociali;
d) convalida universitaria del diploma di Assistente sociale ai sensi dell’articolo 5 D.P.R. 14/1987 unitamente alla certificazione di iscrizione all’Albo “A” o “B” degli Assistenti Sociali e di esercizio della professione per almeno cinque anni;
e) non costituiscono titoli idonei ai fini dell’iscrizione al corso di laurea magistrale le convalide dei diplomi di Assistente sociale ai sensi dell’articolo 4 D.P.R. 14/1987.
2. Lo studente dovrà possedere un’adeguata preparazione di base, coerente con i contenuti ed i lessici specialistici delle aree disciplinari che caratterizzano il percorso formativo della classe e del Corso di studio, oltre a buone capacità di espressione scritta ed orale e di analisi e sintesi di testi di elevata complessità.
3. Per le peculiarità del Corso di studio non sono ritenuti titoli idonei i diplomi di laurea in discipline diverse dalle classi su indicate. Gli studenti in possesso di diplomi di laurea diversi potranno intraprendere il percorso formativo iscrivendosi preliminarmente al corso di laurea triennale in Servizio Sociale, con parziale riconoscimento del curriculum pregresso.
4. Il conseguimento dei titoli di cui al comma 1 con una votazione pari almeno a 99/110 (o di un punteggio proporzionalmente equivalente nel caso di titoli contenenti una valutazione in base diversa) è ritenuto soddisfare di per sé i criteri prescritti per l’accesso.
5. Lo studente che abbia conseguito il diploma di laurea con una votazione inferiore a 99/110 sosterrà una prova per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione.
6. La prova consisterà in un questionario a risposta multipla o in un colloquio teso a verificare le capacità logico – argomentative dello studente nonché la sua conoscenza dei principi fondamentali del servizio sociale e dei servizi alla persona.
7. La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi noti nel sito web di Dipartimento.
8. La prova si intenderà superata se lo studente risponderà correttamente almeno al 60% delle domande.
9. Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza della lingua italiana, di livello B2. Il mancato superamento comporterà l'attribuzione di attività formative integrative.
Capo III. Attività didattiche del corso di laurea
Art. 4. Attività formative
1. Nel Corso di Laurea sono attivabili tutti gli insegnamenti di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento.
2. Lo studente può chiedere di seguire uno o più insegnamenti extra-curriculari (es. laboratori, seminari, Summer schools, corsi monografici), scelti tra quelli attivati nell'Ateneo sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione. Tali attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono in ogni caso riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo relativo al corso di studio al quale lo studente è iscritto. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera dello studente. Il mancato superamento degli esami di insegnamenti extra-curriculari non è ostativo per il conseguimento del titolo di studio.
3. L’attivazione di insegnamenti extracurriculari e l’ammissione ai relativi corsi è stabilita dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale.
4. All’atto dell’immatricolazione lo studente può richiedere il riconoscimento dei crediti ottenuti per la frequenza ad attività formative e di orientamento svolte nell’ambito di particolari convenzioni scuola - Università e riconosciute dal Dipartimento.
Art. 5. Articolazione degli insegnamenti in moduli
1. Ciascun insegnamento obbligatorio ha un minimo di 6 CFU.
2. Solo gli insegnamenti con multipli di 6 CFU possono essere organizzati in moduli.
3. Ciascun insegnamento può altresì essere articolato in uno o più moduli comuni e in più moduli alternativi.
Art. 6. Responsabilità degli insegnamenti
1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile.
2.È docente responsabile di un insegnamento chi ne sia titolare a norma di legge, ovvero colui al quale il Consiglio di Dipartimento abbia attribuito la responsabilità stessa in sede di affidamento dei compiti didattici ai docenti.
Art. 7. Impegno orario complessivo
1. La frazione dell’impegno didattico complessivo riservata allo studio personale dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale è pari ad almeno 2/3.
2. Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente nonché del rapporto medio fra la durata in ore dei diversi insegnamenti e il corrispondente valore in crediti risultante dall’ordinamento didattico, per gli studenti frequentanti ad ogni credito corrispondono cinquanta pagine riferite ai testi indicati a corredo del programma del corso. È ammessa una variazione di dieci pagine, in aumento o in diminuzione, per ciascun credito. Per gli studenti non frequentanti si aggiungeranno venti pagine per ogni credito applicando al totale gli stessi margini di oscillazione, garantendo comunque una differenza di almeno dieci pagine tra frequentanti e non frequentanti.
3. Eventuali scostamenti in misura superiore a quanto indicato sono ammessi solo se preventivamente approvati dal Consiglio di Corso di Studio su richiesta motivata dei docenti interessati. Il Direttore, il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio e la Commissione Paritetica sono incaricati di verificare il rispetto delle predette prescrizioni nei programmi dei corsi, anche ai fini della loro pubblicazione.
Art. 8. Modalità di svolgimento delle attività didattiche
1. Gli insegnamenti possono assumere la forma di:
(a) lezioni frontali, anche a distanza; (b) seminari; (c) esercitazioni pratiche.
Art. 9. Esami ed altre verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa seguita dallo studente il medesimo sosterrà un esame per l’accertamento del profitto in forma scritta, orale, o scritta e orale, a scelta del docente responsabile dell’insegnamento. Ove la specificità della disciplina lo richieda, il docente può inoltre stabilire l’integrazione dell’esame con una prova pratica. Le attività formative di durata biennale possono prevedere prove intermedie il cui esito sarà verbalizzato in appositi registri. Tutte le verifiche del profitto relative alle attività formative debbono essere superate dallo studente almeno un mese prima della prova finale del Corso di laurea.
2. L’esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti.
3. L’esito dell’esame, previa comunicazione allo studente, è verbalizzato, di norma, al momento della comunicazione dell’esito allo studente, con la votazione conseguita ovvero con la dicitura “respinto” o “ritirato”.
4. Gli esami che si concludono con l’esito di “ritirato” o di “respinto” non vengono riportati sul libretto, non risultano agli atti della carriera dello studente, ma devono essere verbalizzati sul registro.
5. Lo studente è “ritirato” qualora rinunci a un voto positivo ovvero, con il consenso della commissione, si ritiri nel corso della prova.
6. Nel caso in cui l’esame preveda esclusivamente una prova scritta la verbalizzazione avviene, di norma, al momento della comunicazione dell’esito allo studente in sua presenza. Lo studente deve essere convocato a tal fine, di norma, entro un mese dall’effettuazione della prova ed è tenuto a presentarsi alla convocazione. In mancanza l’esame è registrato d’ufficio.
7. Qualora l’esame preveda prove scritte intermedie, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati. Qualora l’esame preveda prove orali esclusive o conclusive, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti nelle singole prove.
8. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione.
9. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore del corso di studio in cui è attivato l’insegnamento o gli insegnamenti; esse sono composte da almeno due componenti dei quali uno è il docente responsabile dell’insegnamento. Possono essere componenti della commissione cultori della materia individuati dal consiglio del corso di studio sulla base di criteri che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali; tali requisiti si possono presumere posseduti da parte di docenti universitari a riposo.
Art. 10. Riconoscimento di crediti
1. Nel Manifesto degli Studi sono pubblicati annualmente i criteri per il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio adeguatamente certificate.
2. La carriera dello studente - ai fini del riconoscimento di CFU acquisiti in precedenza oltre a quelli necessari per essere ammessi alla laurea magistrale - è valutata preliminarmente dalla Commissione didattica del CdS, nominata dal Coordinatore del Consiglio del Corso di studio. La proposta di riconoscimento, formulata dalla Commissione didattica, è approvata dal Consiglio del Corso di Studio.
3. Di regola i crediti per il tirocinio possono essere acquisiti soltanto attraverso le attività didattiche specifiche previste dall’ordinamento didattico del presente Corso di Laurea. Eccezionalmente gli iscritti al Corso di Studio che siano assistenti sociali iscritti all'albo da almeno 5 anni e certifichino di aver svolto attività professionale ricoprendo ruoli e funzioni proprie dell’attività professionale specialistica (ovvero di direzione, progettazione e/o ricerca), possono chiedere che quest’ultima esperienza lavorativa sia convalidata come tirocinio professionale di laurea magistrale secondo la seguente procedura:
- richiesta, rivolta dallo studente al docente di Tirocinio, del riconoscimento dell’attività professionale di carattere specialistico svolta, certificata dall’ente presso cui è stata prestata;
- report di approfondimento assegnato dal docente di Tirocinio allo studente richiedente su una tematica inerente all'attività documentata;
- approvazione del report da parte del docente di Tirocinio;
- registrazione della determinazione sul registro degli esami.
Art. 11. Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto riguardante un argomento concordato con un relatore docente titolare di insegnamento nel corso magistrale. Nello specifico il candidato dovrà sviluppare in maniera originale il tema trattato dimostrando conoscenza della letteratura scientifica relativa agli argomenti trattati e padronanza dei metodi di ricerca utilizzati. L’argomento della tesi dovrà dar modo allo studente di dimostrare le conoscenze acquisite nel corso del percorso formativo.
Art. 12. Criteri di valutazione della prova finale
1. La discussione della tesi si svolge di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore, composta da cinque docenti, ivi incluso il relatore.
2. La Commissione dispone di un documento, fornito dalla Segreteria studenti, nel quale è riportata la media ponderata del candidato, che rapporta i voti ai crediti: si moltiplica ogni voto per i crediti dell’esame corrispondente, si sommano i prodotti e si divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti attraverso gli esami. Il risultato ottenuto si moltiplica per 110 e si divide quindi per 30.
Alla media ponderata così calcolata si aggiungono punti 0,5 per ogni lode ottenuta dal candidato.
Nel documento sono riportati anche gli eventuali corsi extracurriculari seguiti dal candidato con i rispettivi crediti.
3. La Commissione di laurea, in sede di valutazione della prova finale del candidato, può aumentare di non più di 6 punti la media ponderata di cui sopra. La Commissione ha facoltà di concedere all’unanimità la lode ai candidati che sulla base delle disposizioni sopra indicate raggiungano il punteggio di 110/110. Ai candidati cui viene concessa la lode può essere ulteriormente attribuita, all’unanimità, la speciale menzione della “dignità di stampa”.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio finale, può tener conto dei corsi extracurriculari eventualmente seguiti dal candidato.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio finale, può aumentare per non più di un punto la votazione finale nel caso il candidato abbia eventualmente svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dallo stesso corso di studio e che abbiano comportato l'attribuzione di crediti universitari.
Art. 13. Disposizioni sul riconoscimento degli studi svolti presso un’università estera nell’ambito del programma comunitario di mobilità studentesca “Erasmus”
1. Il Consiglio del Corso di studio ai fini del conseguimento del diploma di laurea magistrale riconosce agli studenti iscritti, che abbiano regolarmente svolto e completato un periodo di studi all’estero nell’ambito del programma Erasmus:
- gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire a esami opzionali del proprio piano di studi;
- gli esami sostenuti all’estero, e il conseguimento dei relativi crediti, che lo studente intenda sostituire ai seguenti esami del proprio piano di studi: Antropologia e mediazione culturale, Bioetica, Progettazione dei servizi sociali, Sociologia giuridica e della devianza, Tecniche di analisi dei servizi sociali e accreditamento e Tirocinio.
Per quanto concerne il Tirocinio è ammesso lo svolgimento all'estero del Tirocinio subordinatamente alle seguenti condizioni:
- che il docente del Tirocinio verifichi che il tirocinio previsto nell'ordinamento didattico del corso di studi estero sia congruente per tempi e modalità con quanto previsto nel corso presente nel Dipartimento genovese;
- che il docente del Tirocinio verifichi che lo studente abbia le qualità necessarie per inserirsi adeguatamente in un tirocinio all'estero (quali ad esempio conoscenza di lingua straniera, competenze professionali strutturate etc.).
2. Ai fini del riconoscimento degli esami di cui alla lettera B, lo studente deve presentare allo Sportello Erasmus, all’atto della formazione del piano di studi all’estero, la documentazione idonea a comprovare l’equivalenza dei contenuti tra il corso impartito all’estero e il corso impartito presso il Dipartimento genovese, che intende sostituire. L’equivalenza è valutata dalla Commissione Relazioni internazionali del Dipartimento.
3. La conversione dei voti avverrà secondo la Tabella approvata dal Consiglio del Corso di Studio.
Art. 14. Durata e valore in crediti dei diversi insegnamenti
1. Ad ogni insegnamento è attribuito un valore in crediti nel modo che segue:
- gli insegnamenti da 6 crediti hanno una durata pari a 36 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 9 crediti hanno una durata pari a 54 ore di attività didattica frontale;
- gli insegnamenti da 12 crediti hanno una durata pari a 72 ore di attività didattica frontale.
Art. 15. Tirocinio.
1. 1. Le attività di tirocinio sono gestite dal Corso di Studi con enti sulla base di Convenzioni e sono disciplinate nel regolamento approvato dal Consiglio del corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento, pubblicato sulle relative pagine web e qui allegato.
Art. 16. Opzioni da altri corsi di studio del Dipartimento
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.M. 270/2004 è assicurata la facoltà, per gli studenti iscritti a Corsi di studio attivati a norma degli ordinamenti didattici previgenti, di optare per l’iscrizione ai Corsi di studio previsti dal nuovo ordinamento. Le corrispondenti convalide di crediti ed esami saranno riconosciute agli interessati dal Consiglio del Corso di studio su parere della commissione didattica di cui all’art. 10. Il relativo calcolo della media ponderata viene effettuato considerando i crediti degli esami effettivamente sostenuti nel corso di studi precedente. Tale regola non viene applicata agli esami sostenuti in altri Atenei e nei casi in cui gli esami sostenuti non abbiano corrispettivo in crediti. In questi casi il calcolo della media è effettuato considerando i crediti convalidati nel nuovo corso.
Art. 17. Orientamento e tutorato
1. Il Corso di studio partecipa alle attività di orientamento e tutorato istituite dal Dipartimento e coordinate dalla Commissione Orientamento del Dipartimento.
Art. 18. Verifica periodica dei crediti
1. Il Consiglio del Corso di studio, ai sensi dell’art. 25 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo delibera – almeno con cadenza triennale - se attivare una procedura di revisione degli ordinamenti didattici con particolare riguardo al numero di crediti assegnati ad ogni attività formativa.
Art. 19. Manifesto degli Studi
1. Il Dipartimento pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’offerta formativa del successivo anno accademico. Il Manifesto contiene inoltre le principali disposizioni dell’Ordinamento didattico e del regolamento del Corso di studio, cui eventualmente si aggiungono indicazioni integrative.
ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DI TIROCINIO
Premessa
Le norme del presente regolamento si applicano al corso di laurea L-39 e LM-87, salvo gli artt.2-9, destinati a regolare specificamente il corso L-39.
Art. 1
Definizione e condizioni generali
Il tirocinio di Servizio Sociale è un’esperienza di apprendimento sul campo, in un contesto professionale ed eticamente orientato, che permette la sperimentazione di conoscenze, abilità tecniche ed atteggiamenti professionali propri dell’Assistente Sociale e l’acquisizione graduale di ulteriori competenze.
Ai sensi del D.M. 270/2004 (art. 3, 5° comma), esso rappresenta un momento integrante e fondamentale del percorso formativo accademico finalizzato all’acquisizione delle conoscenze professionali.
Il percorso formativo è accompagnato dalla supervisione di un Assistente Sociale operante presso l’Ente in cui è disposto il tirocinio.
Ai sensi del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Servizio sociale e del Regolamento Didattico del Corso Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali:
- le attività di tirocinio sono promosse dal Corso di Studi presso enti esterni sulla base di Convenzioni (art. 15);
- è prevista la frequenza obbligatoria (art. 15);
- sono previste attività didattiche, condotte dal docente di tirocinio, di preparazione e accompagnamento all’esperienza sul campo, che potranno assumere la forma di: (a) lezioni frontali; (b) seminari; (c) esercitazioni pratiche.
E’ ammessa una sola assenza alle lezioni di tirocinio del semestre. In via eccezionale, il docente di tirocinio può concedere allo studente di restare assente per un numero massimo di due lezioni.
La durata del tirocinio è di 12 mesi per singolo corso di studio, come disciplinato dalle disposizioni che regolamentano il tirocinio a livello nazionale.
Possono svolgere attività di supervisione gli assistenti sociali iscritti all’albo A e B per i tirocini del Corso di laurea triennale e gli assistenti sociali iscritti all’albo A per i tirocini del Corso di laurea magistrale, purché in regola con gli obblighi formativi e non sottoposti a sanzioni disciplinari.
Art. 2
Propedeuticità
Come previsto dall'art. 17 del Regolamento didattico contenuto nel Manifesto degli studi del Corso di laurea L-39, lo studente può sostenere gli esami delle discipline elencate nella prima colonna allegata all'articolo se ha superato gli esami delle discipline indicate nella seconda colonna.
L'accesso al tirocinio pratico dei corsi di Tirocinio professionale II e Tirocinio professionale III è ammesso solo a seguito del superamento degli esami propedeutici indicati nel regolamento. Riguardo al corso di Tirocinio III, gli studenti che non hanno sostenuto l'esame di Tirocinio II (propedeutico al corso successivo) possono proporre istanza motivata di ammissione alle lezioni di Tirocinio III alla Commissione tirocini (rivolgendola al docente, al Coordinatore del corso e al Coordinatore dei tirocini) che delibera con valutazione discrezionale, tenendo conto anche delle ragioni di impossibilità oggettiva dovuta a carenza di disponibilità degli enti preposti al tirocinio.
Art. 3
Ammissione al Tirocinio
L’insegnamento di Tirocinio II è annuale ed è costituito da 10 lezioni nel primo semestre, cui segue l'esperienza del tirocinio e, successivamente, da 10 lezioni al secondo semestre, per rispettare il ciclo teoria --> prassi --> teoria.
L’insegnamento di Tirocinio III è semestrale ed è costituito da 10 lezioni nel primo semestre, ripetute nel secondo semestre per favorire gli studenti che nel frattempo hanno raggiunto le propedeuticità.
Gli studenti che hanno raggiunto le propedeuticità per accedere al tirocinio II e III devono consegnare copia del libretto elettronico con la registrazione degli esami sostenuti ai rispettivi docenti.
Art. 4
Valutazione dell’idoneità e avvio del tirocinio
1. Le procedure di valutazione dell’idoneità vengono espletate dai docenti in base all’ordine di presentazione della documentazione di cui all'art.3, al raggiungimento delle idoneità e alla disponibilità di posti presso le sedi di tirocinio. Le attività vengono organizzate dalla Commissione tirocini che provvede alle assegnazioni in collaborazione con l'Ufficio tirocini dell'Ateneo.
Individuate le sedi formative, gli studenti vengono messi in contatto con l’Assistente Sociale supervisore.
L'università di Genova si occupa dei contatti con i servizi relativi all'area metropolitana della città di Genova e alle aziende ASL3 - GENOVESE e ASL 4 CHIAVARESE, attraverso l'intervento dei docenti e del Coordinatore; è consentito agli studenti proporre alla Commissione il convenzionamento di soggetti pubblici e privati che operano nell'intero territorio italiano.
Lo studente che voglia iniziare il tirocinio in tempi rapidi deve rendersi disponibile a svolgerlo nei luoghi e negli ambiti operativi in cui vi è maggiore disponibilità.
Eventuali richieste o segnalazioni relative ai termini temporali di svolgimento dei tirocini devono essere rivolte al docente di tirocinio di riferimento, al Coordinatore dei tirocini e al Coordinatore del corso di laurea, tramite mail istituzionale.
2. L’attivazione del tirocinio fuori dalla Liguria o per studenti residenti fuori Regione con supervisore/tutor aziendale disponibile è subordinato all'autodichiarazione del supervisore/tutor aziendale responsabile nella Regione individuata e alla verifica dell'iscrizione del medesimo all’Albo Nazionale, diretta ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dall’Ordine Professionale di appartenenza della propria Regione, l'assolvimento degli obblighi formativi, di pagamento della quota annuale all' Ordine e l'assenza di provvedimenti disciplinari in corso.
Ai fini dell'individuazione dell'ente presso il quale svolgere il tirocinio è possibile attingere dal registro supervisori (Delibera CROAS Liguria n.61/2014- Istituzione registro supervisori didattici e Regolamento per il funzionamento del Registro dei supervisori didattici del 27.12.2019).
Il tirocinio è svolto ordinariamente nello stesso ente nei due periodi previsti afferenti al Tirocinio II e al Tirocinio III. Solo in caso di indisponibilità del supervisore nel frattempo intervenuta o per motivi di incompatibilità intervenuta nella relazione di affiancamento, può essere previsto un cambio di sede, valutato dal docente di Tirocinio referente in collaborazione con il supervisore.
3. Ai fini dell'assegnazione dell'avvio dei tirocini e tenuto conto delle eventuali difficoltà di individuazione delle sedi, è redatta dai docenti di Tirocinio II e Tirocinio III una lista di ingresso al tirocinio secondo i seguenti criteri:
- data di raggiungimento delle propedeuticità, media dei voti conseguiti degli esami propedeutici e anzianità di iscrizione (per il secondo anno);
- data di raggiungimento della propedeuticità ed esami residui al completamento del Corso di laurea (per il terzo anno).
Art. 5
Progetto formativo e Piano di tirocinio
A seguito dell’individuazione della sede presso un Ente convenzionato, viene redatto il “Progetto formativo e di orientamento”, nel quale sono indicati l’Ente, il Servizio e l’ubicazione della sede di tirocinio, il tutor aziendale e il tutor accademico, i tempi di accesso, gli obiettivi e le modalità del tirocinio, gli obblighi del tirocinante, gli estremi delle polizze assicurative. Il progetto viene sottoscritto dal tirocinante, dal responsabile della sede di tirocinio e dall’Università, come soggetto promotore, previa visione da parte del Presidente della Commissione tirocini e dal Coordinatore (v. art.12).
Il progetto deve essere compilato sulla apposita piattaforma rispettando la timeline della piattaforma stessa; fatti salvi i tempi di attivazione della copertura assicurativa, il tirocinante può essere autorizzato ad avviare il tirocinio nella sede stabilita.
A seguito di una prima conoscenza delle attività e dell’organizzazione della sede di tirocinio, lo studente predispone il Piano di Tirocinio in collaborazione con il supervisore/tutor aziendale.
Art. 6
Laboratorio di Tirocinio
1.Obiettivi e attività.
Il laboratorio di tirocinio di primo anno rappresenta un’attività propedeutica al tirocinio e costituisce l’occasione per avviare il processo di apprendimento dall’esperienza, attraverso un primo approccio teorico ai contenuti della professione di Assistente Sociale, mediante attività di laboratorio in aula.
Gli obiettivi sono i seguenti:
- riflessione sulle motivazioni e aspettative relative alla scelta del corso di studio;
- approfondimenti sui contenuti deontologici della professione;
- confronto sull’approccio epistemologico alla realtà;
- riflessione sulla dinamica dell’apprendimento e della crescita in gruppo.
Gli studenti sono tenuti ad acquisire conoscenze relative alle modalità di organizzazione delle sedi all’interno delle quali si svolge l'attività di tirocinio (finalità, strumenti, quadro normativo, cultura organizzativa) e più in generale del sistema dei servizi e delle reti formali e informali del territorio.
2. Valutazione e crediti formativi.
E’ prevista la frequenza obbligatoria ad almeno 2/3 delle lezioni su un totale di 40 ore a semestre.
La valutazione avviene in sede di esame mediante una prova orale o scritta.
Sono previsti per il Laboratorio di tirocinio 4 CFU.
Art. 7
Tirocinio Professionale II
1. Modalità organizzative e tempi.
Il Tirocinio di secondo anno ha lo scopo di attivare processi di apprendimento individuale del ruolo professionale, coniugando i contenuti teorici e metodologici con la prassi.
L'esperienza di tirocinio si realizza nelle sedi convenzionate di tirocinio con la guida dell’Assistente Sociale supervisore/tutor aziendale e del docente di tirocinio, attraverso attività di sperimentazione e documentazione.
Gli obiettivi sono centrati sui seguenti aspetti:
- conoscenza normativa, organizzativa, funzionale del Servizio, sede del tirocinio;
- conoscenza delle caratteristiche del territorio e del sistema di reti;
- conoscenza dell’utenza e della tipologia dei bisogni.
E' fondamentale per l’esperienza di tirocinio la continuità della presenza, ove possibile, nella sede assegnata. Eventuali interruzioni e proroghe dovranno essere concordate tra studente, supervisore e docente di tirocinio e comunicate tempestivamente all’Ufficio tirocini per gli adempimenti burocratici. Le presenze devono essere certificate dallo studente e controfirmate dal supervisore/tutor aziendale sulla apposita piattaforma.
2. Sedi di tirocinio.
L’assegnazione degli studenti alle sedi disponibili viene effettuata tenendo conto del quadro delle richieste e delle risorse.
Qualora vi fossero nuove disponibilità, queste devono essere fatte presenti alla Commissione Tirocini al fine di incrementare l’elenco delle convenzioni e i relativi nominativi del Registro dei supervisori.
Il percorso viene supportato da lezioni in aula in cui vengono fornite indicazioni metodologiche e viene stimolata la riflessività e la rielaborazione dell’esperienza nel gruppo.
3. Crediti formativi
L’esperienza pratica di Tirocinio II prevede 6 CFU per un complessivo numero di almeno 150 ore di esperienza nei servizi. Gli studenti sono tenuti a concordare con il supervisore/tutor aziendale il proprio orario di tirocinio. Le 150 ore vanno considerate come monte ore minimo e devono essere opportunamente integrate fino ad arrivare ad un sufficiente conseguimento degli obiettivi prefissati, secondo la valutazione congiunta del supervisore/tutor aziendale e del docente.
Art. 8
Tirocinio Professionale III
1. Modalità organizzative e tempi.
Il Tirocinio Professionale di III anno si realizza attraverso attività di gruppo in aula e attività nelle sedi convenzionate.
Obiettivi:
- acquisire le capacità di attivare processi di aiuto;
- acquisire la conoscenza delle norme deontologiche contenute nel codice e di atteggiamenti e comportamenti coerenti;
- operare all’interno di sistemi organizzati di risorse anche in connessione con reti informali al di fuori dello specifico ambito dei servizi;
- documentare il processo di aiuto in tutte le sue fasi, in rapporto alle situazioni di bisogno e di disagio individuale, familiare e collettivo, di competenza del servizio.
- mantenere, per l’esperienza di tirocinio, la continuità della presenza nella sede assegnata. Eventuali interruzioni e proroghe dovranno essere concordate tra studente, supervisore e docente di tirocinio e comunicate tempestivamente all’Ufficio tirocini per gli adempimenti burocratici. Le presenze devono essere certificate dallo studente e controfirmate dal supervisore/tutor didattico
2. Sedi di Tirocinio.
E’ prevista la continuità formativa con l’Assistente Sociale supervisore/tutor aziendale nel contesto istituzionale precedentemente individuato come sede di tirocinio, con un intervallo temporale non superiore ad un anno tra la conclusione del tirocinio II e l’inizio del tirocinio III.
La fase iniziale prevede la stesura del contratto formativo e del piano di tirocinio; il percorso viene supportato da lezioni in aula in cui vengono fornite indicazioni metodologiche e viene stimolata la riflessività e la rielaborazione dell’esperienza nel gruppo.
Come previsto dal precedente art. 4, il cambio di sede nell'ambito del percorso di tirocinio III, è ammesso solo in caso di intervenuta indisponibilità del supervisore o per motivi di incompatibilità nella relazione di affiancamento, valutato dal docente di Tirocinio referente in collaborazione con il supervisore, sentito il tirocinante.
3. Crediti formativi.
Il Tirocinio III prevede 8 CFU per un complessivo numero di almeno 200 ore. Gli studenti sono tenuti a concordare con il supervisore/tutor aziendale il proprio orario di tirocinio. Le 200 ore vanno considerate come monte ore minimo e devono essere opportunamente integrate fino ad arrivare ad un sufficiente conseguimento degli obiettivi prefissati.
Qualora sia intervenuto un cambio di sede rispetto al tirocinio II, oltre al minimo di 200 ore, saranno incrementate almeno 50 ore all’analisi organizzativa del nuovo ente e del contesto territoriale di riferimento; di tale analisi si darà restituzione scritta nell’elaborato finale di tirocinio.
Art. 9
Valutazione conclusiva del Tirocinio II e III
La valutazione del Tirocinio prevede la discussione, in sede d’esame, dell’esperienza svolta durante il tirocinio. La sintesi delle attività professionali dovrà essere documentata nella relazione finale che conterrà l’elaborazione del materiale prodotto. Allo studente è inoltre richiesto un bilancio delle competenze acquisite rispetto agli obiettivi definiti nel piano di tirocinio.
Nella valutazione complessiva dello studente si tiene conto delle attività svolte durante il tirocinio, con particolare riferimento agli obiettivi indicati nel Piano ed alle aree d’apprendimento, ma anche della partecipazione agli incontri in aula di preparazione al tirocinio, al lavoro di analisi, di rielaborazione e di studio proposto dal docente.
La relazione di tirocinio deve pervenire ai docenti per via informatica almeno venti giorni prima dell'esame di tirocinio secondo lo schema e le indicazioni fornite in aula dal docente e deve essere preventivamente visionata e validata dal supervisore/tutor aziendale che appone firma di approvazione.
Al supervisore/tutor aziendale viene richiesta la valutazione scritta sull’esperienza dello studente all’interno del servizio, inviata tramite e-mail, al termine delle ore di tirocinio.
Il tirocinio, in mancanza di tale validazione, deve essere prorogato o ripetuto.
Art. 10
Tirocinio professionale per il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali
1. Modalità organizzative e tempi
Il tirocinio professionale di laurea magistrale si realizza attraverso attività nelle sedi convenzionate.
Il percorso è preceduto e accompagnato da lezioni in aula in cui vengono forniti contributi teorici e indicazioni metodologiche, viene stimolata la riflessività e la rielaborazione dell’esperienza in gruppo, vengono ospitati interventi di assistenti sociali esperti con funzioni di direzione e coordinamento. È obbligatoria la frequenza di almeno due terzi delle lezioni.
Gli obiettivi sono centrati sui seguenti temi:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale.
Allo studente è richiesto di acquisire competenze in tema di:
- ricerca sociale, con riferimento al rilevamento e al trattamento dei dati e alla comprensione del funzionamento delle società complesse, anche in specifici settori di applicazione;
- decodifica di bisogni complessi delle persone, delle famiglie, dei gruppi e del territorio, formulazione di diagnosi sociali, counseling psico-sociale, interventi di mediazione negli ambiti familiare, minorile, sociale e penale, gestione e organizzazione di risorse sia in ambito pubblico che di privato sociale;
- progettazione di sistemi integrati di benessere locale, attivazione e gestione, in ambito nazionale e internazionale, di programmi di informazione, sensibilizzazione, responsabilizzazione, concertazione e protezione sociale di gruppi e comunità a tutela dei loro diritti sociali;
- progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche, dei servizi sociali e socio sanitari, pubblici e di privato sociale, analisi e valutazione di qualità dei servizi e delle prestazioni svolte;
- comunicazione e la gestione dell'informazione.
Eventuali interruzioni e proroghe dovranno essere concordate tra studente, supervisore/tutor aziendale e docente di tirocinio e comunicate tempestivamente all’Ufficio tirocini per gli adempimenti burocratici. Le presenze devono essere certificate dallo studente e controfirmate dal supervisore sulla apposita piattaforma.
2. Sedi di Tirocinio.
La fase iniziale prevede la stesura del progetto formativo e del piano di tirocinio. La sede di tirocinio viene individuata di concerto tra docente e studente, tra gli Enti convenzionati con l’Università di Genova o altri enti valutati idonei alla funzione.
3. Crediti formativi.
Il Tirocinio di laurea magistrale prevede 12 CFU per un complessivo numero di almeno 250 ore. Gli studenti sono tenuti a concordare con il supervisore/tutor aziendale il proprio orario di tirocinio. Le 250 ore vanno considerate come monte ore minimo e devono essere opportunamente integrate fino ad arrivare ad un sufficiente conseguimento degli obiettivi prefissati.
Art. 11
Tirocinio all’estero
L’art. 13 del Regolamento didattico del Corso di laurea triennale in Servizio Sociale prevede la possibilità di svolgere il Tirocinio II presso una Università estera, nell’ambito del programma comunitario di mobilità studentesca “Erasmus”, subordinatamente alla verifica da parte del docente di Tirocinio II delle seguenti condizioni:
1) il tirocinio previsto nell'ordinamento didattico del corso di studi estero è congruente per tempi e modalità con quanto previsto nel corrispondente corso di laurea presente nell'Università di Genova;
2) lo studente ha le competenze necessarie per inserirsi adeguatamente in un tirocinio all'estero (ad esempio, conoscenza della lingua straniera e competenze professionali strutturate).
Per il Tirocinio III è data possibilità di svolgere all'estero parte del monte ore previsto, subordinatamente alle seguenti condizioni e previa valutazione delle necessarie qualità dello studente:
- il Tirocinio III deve essere svolto per un numero di ore almeno pari a cento in Italia, con progetto personalizzato concordato con il docente di Tirocinio III ed il supervisore/ tutor aziendale assegnato;
- lo studente deve concordare un progetto specifico con il docente di Tirocinio III per il progetto all’estero;
- l’esperienza va integrata e relazionata in sede di valutazione finale di tirocinio.
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento Didattico del Corso Magistrale, è ammesso lo svolgimento all'estero del Tirocinio subordinatamente alle seguenti condizioni:
- il docente del Tirocinio verifica che il tirocinio previsto nell'ordinamento didattico del corso di studi estero sia congruente per tempi e modalità con quanto previsto nel manifesto formativo del corso di laurea;
- il docente del Tirocinio verifica che lo studente abbia le qualità necessarie per inserirsi adeguatamente in un tirocinio all'estero (quali ad esempio conoscenza di lingua straniera, competenze professionali strutturate, etc.).
Art. 12
Commissione Tirocinio e Coordinatore dei tirocini
È istituita la “Commissione Tirocini”, composta dal Coordinatore del Corso di Laurea che la presiede, dai docenti di Tirocinio e del Laboratorio, dai docenti di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale. La Commissione è convocata dal Coordinatore del Corso di laurea e si riunisce almeno una volta l’anno per la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività formative. All'interno di essa è nominato il Coordinatore dei tirocini, al quale sono attribuiti compiti di organizzazione e gestione delle attività di cui agli articoli precedenti e di coordinamento con i servizi sul territorio attraverso monitoraggio anche in stretta collaborazione con l’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Liguria e delle altre Regioni.
Art. 13
Disposizioni finali
Per ogni aspetto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Didattico del Corso di laurea triennale in Servizio sociale e al Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, al materiale fornito dai docenti in aula e alle indicazioni contenute sul sito.